Legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2
Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima del 9 gennaio 2002
INDICE
Art. 1 - Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali
Art. 2 - Controlli preventivi di legittimità
Art. 3 - Poteri sostitutivi del Difensore civico regionale
Art. 4 - Disposizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia di finanza locale
Art. 5 - Disposizioni finali
Note del Redattore:
Articolo così sostituito con l.r. 27 settembre 2002, n. 35 , art. 1, la Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 35/2002 con la sentenza n. 173 del 15 giugno 2004 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 1, nella parte in cui sostituisce l'art.3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002.
Parole così sostituite con l.r. 27 settembre 2002, n. 35 , art. 1, la Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 35/2002 con la sentenza n. 173 del 15 giugno 2004 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 3, che sostituisce l'art.5, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.