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Legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65

Legge finanziaria per l'anno 2002.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 31 dicembre 2001

Art. 1
- Esenzione dall'IRAP per gli esercizi commerciali svolgenti servizi di particolare interesse per la collettività
Art. 2
- Rimborso con compensazione delle tasse automobilistiche regionali
1. La Giunta regionale può autorizzare il soggetto incaricato della riscossione delle tasse automobilistiche ad adottare, su istanza del contribuente, la procedura automatizzata di rimborso del tributo, fino alla concorrenza della somma dovuta dallo stesso contribuente a titolo di obbligazione tributaria per il periodo d'imposta in scadenza.
Art. 3
- Esenzione veicoli regionali dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali
1. Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli di cui la Regione risulti intestataria negli archivi del pubblico registro automobilistico (PRA) o che comunque siano stati immatricolati a favore dell'Amministrazione regionale.
Art. 4
- Tasse automobilistiche regionali. Corresponsione alla Regione Toscana del diritto fisso per le sospensioni d'imposta
1. Il diritto fisso previsto dall'Sito esternoarticolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953 , convertito in Sito esternolegge 28 febbraio 1983 n. 53 (Conversione in legge, con modificazioni, Sito esternodel decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , recante misure in materia tributaria), e successive modificazioni, concernente le sospensioni d'imposta relative ai veicoli consegnati a rivenditori autorizzati, è corrisposto alla Regione Toscana.
Art. 5
- Determinazione delle tasse sulle concessioni regionali
Art. 6
- Determinazione della tassa per il diritto allo studio universitario e della tassa di abilitazione all'esercizio professionale
Art. 7
- Estinzione di crediti e debiti tributari di modesto ammontare
1. Per i crediti relativi ai tributi regionali esistenti alla data del 31 dicembre 2001, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, sia pari o inferiore ad euro 17,00 (lire 32.917).
2. Per i tributi regionali indebitamente versati fino al 31 dicembre 2001 non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore ad euro 17.00 (lire 32.917).
Art. 8
- Interventi in materia di parcheggi
1. Per il pagamento delle annualità relative agli interventi in materia di parcheggi previsti dalla Sito esternolegge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ), è autorizzata la spesa di euro 4.592.108,55 per l'anno 2002.
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della unità previsionale di base 312 del bilancio di previsione 2002.
3. Per il pagamento delle annualità relative agli interventi di cui al comma 1, per gli anni successivi al 2002, la spesa è autorizzata nella misura dello stanziamento iscritto alla pertinente unità previsionale di base del bilancio di previsione dei relativi anni.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 4 , art. 14.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.