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Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 7 novembre 2001

Art. 2
- Presupposti per la nomina
1. La Regione ha facoltà di nominare commissari:
a) quando l'esercizio di generali poteri sostitutivi della Regione o la nomina di commissari da parte della Regione sono previsti espressamente da leggi statali o regionali;
b) quando la legge attribuisce alla Regione poteri straordinari connessi a situazioni di necessità e di urgenza;
c) relativamente agli enti sui quali la Regione ha funzioni di vigilanza, quando si tratta di provvedere alla sostituzione degli organi dell'ente in presenza di situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente medesimo, ovvero si tratta di provvedere al compimento di atti singoli o tra loro collegati, previsti come obbligatori dalla legge statale o regionale, per i quali l'ente risulti inadempiente;
c bis) relativamente agli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, oltre che nei casi di cui alla lettera c), anche per assicurare la continuità amministrativa qualora i loro organi ordinari siano decaduti o disciolti ovvero impossibilitati al regolare funzionamento per dimissioni dei titolari; (3)

Lettera inserita con l.r.28 aprile 2008, n. 19, art. 1.

d) quando la legge regionale prevede lo scioglimento di enti ed occorre provvedere alla loro liquidazione.
2. La Regione ha, altresì, la facoltà di nominare commissari per lo svolgimento di attività e funzioni regionali, per far fronte a situazioni straordinarie e temporanee che richiedono l'unitario e tempestivo svolgimento di una pluralità di funzioni. La nomina può essere disposta anche in deroga a quanto previsto dal Titolo III della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale), fatte salve le competenze attribuite agli organi di direzione politica.
3. Salvo che debba provvedersi per necessità e urgenza, la nomina dei commissari di cui al comma 1 è preceduta da diffida ovvero da preavviso nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 3 e 4 ; la diffida e il preavviso sono comunicati ai destinatari con modalità idonee a garantire la certezza della data di ricevimento.
4. Sono fatte salve le disposizioni di legge regionale che prevedono espressamente l'esercizio di poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 dicembre 2001, n. 41, Errata Corrige.

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Parola inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 1.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Lettera abrogata con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.