Legge regionale 16 agosto 2001, n. 39
Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 27 agosto 2001
Art. 9
- Cartografia
1. Le Province, entro il 31 gennaio di ogni anno, rendono pubblica, con apposita cartografia, la distribuzione degli episodi di avvelenamento nell'anno precedente, nonchè la loro localizzazione temporale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.