Legge regionale 16 agosto 2001, n. 39
Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 27 agosto 2001
Art. 8
- Termine per le analisi di laboratorio
1. La struttura di cui all' articolo 7 è tenuta ad eseguire le analisi utili all'individuazione delle sostanze velenose utilizzate entro i dieci giorni dall'arrivo del campione ovvero entro i tempi congrui al tipo di analisi. Entro tale data il risultato degli esami è comunicato anche via fax al medico veterinario responsabile dell'invio, alla Polizia Provinciale ed al Comune territorialmente competente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.