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Legge regionale 16 agosto 2001, n. 39

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 27 agosto 2001

Art. 5
- Bonifica delle aree
1. A seguito di accertamenti di violazioni del divieto di cui all'articolo 1, effettuati dagli organi di vigilanza competenti, ovvero sulla base delle denunce o segnalazioni degli interessati o dei Medici veterinari, ai sensi dell' articolo 6 della presente legge, confermate dai risultati delle analisi eseguite dal laboratorio di cui all' articolo 7 o da altri Istituti competenti, anche nel caso in cui non vengano individuati i responsabili degli illeciti, il Comune attiva, con procedura d'urgenza, in collaborazione con l'Azienda unità sanitaria locale competente per la zona e la Polizia Provinciale, adeguate attività di bonifica dell'area colpita. A tali attività, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale e della Polizia Comunale, possono collaborare le guardie giurate volontarie, di cui all' articolo 51 della legge regionale 3/1994 , le Guardie Ambientali Volontarie, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale), nonchè i proprietari o conduttori dei fondi interessati.
2. Qualora nell'ambito delle attività di cui al comma 1, siano rinvenute altre esche avvelenate, ovvero nel mese successivo al primo episodio si verifichino nello stesso areale uno o più ulteriori episodi di avvelenamento o di rinvenimento di esche, la Provincia, su richiesta del Comune territorialmente competente, dispone con urgenza la delimitazione dell'area perimetrale e dei punti di accesso, a seconda dell'estensione e morfologia della zona con avvisi segnalanti il pericolo.
3. Le attività di bonifica e di delimitazione delle aree e degli accessi non dovranno comunque comportare l'interruzione delle attività faunistiche, agro-silvo-pastorali e di raccolta dei prodotti spontanei del bosco.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 27.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.