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Legge regionale 16 agosto 2001, n. 39

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 27 agosto 2001

Art. 4
- Applicazione delle sanzioni amministrative
1. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la Provincia nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con le modalità di cui alla Sito esternolegge 689/1981 .
2. Al fine dell'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all' articolo 3 , commi 2 e 3, la Provincia trasmette copia dell'ordinanza-ingiunzione all'ente o all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, il tesserino, la licenza o che ha emanato l'atto di nomina, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione o, se questa è proposta, dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione stessa. L'ente o l'autorità provvedono, nei successivi sessanta giorni, alla sospensione o alla revoca dei relativi pr ovvedimenti.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 27.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.