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Legge regionale 16 agosto 2001, n. 39

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 27 agosto 2001

Art. 2
- Derattizzazione
1. Le attività di derattizzazione si effettuano esclusivamente secondo le disposizioni vigenti in materia e con prodotti specificatamente destinati a tale scopo ed utilizzati tal quali.
2. Fermo restando il rispetto delle indicazioni del produttore delle sostanze, le attività di derattizzazione possono essere effettuate solo nell'ambito di locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici o cantieri di lavoro e con l'esplicito consenso dei proprietari e di altri aventi diritto.
3. Al di fuori dei luoghi di cui al comma 2, il Comune può autorizzare eventuali interventi di derattizzazione indicando nell'atto di autorizzazione la durata del trattamento e le sostanze da utilizzare. Le aree interessate da tali attività sono segnalate con apposita tabellazione contenente l'indicazione della presenza del ratticida e gli elementi identificativi del responsabile del trattamento.
4. I Comuni sono tenuti alla costituzione e alla custodia di un registro dei trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio comunale, sia da parte di enti pubblici che di privati. I soggetti responsabili dei trattamenti comunicano preventivamente al Comune i tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato, usando la scheda appositamente predisposta dal Comune stesso.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 27.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.