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Legge regionale 16 agosto 2001, n. 39

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 27 agosto 2001

Art. 12
- Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri relativi all'attuazione della presente legge provvede, per il 2001, la Regione, mediante la ripartizione tra le Province, in rapporto alla superficie agro-silvo-pastorale, della somma di lire 30.000.000 (pari a euro 15493,71) sul capitolo 18200 (Oneri sostenuti dalla regione per le attività inerenti i servizi di sicurezza sociale) del bilancio regionale per il 2001. Per gli anni successivi provvedono le Province con i fondi derivanti dalla riscossione degli introiti relativi al le sanzioni di cui all' articolo 3.
Allegato
Scheda segnalazione avvelenamento da bocconi:
omissis

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 27.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.