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Legge regionale 16 agosto 2001, n. 39

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 27 agosto 2001

Art. 10
- Lista delle sostanze
1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, indica, sulla base della frequenza del loro utilizzo, una lista delle sostanze velenose, che per finalità propria, ovvero a causa del loro uso anche per la preparazione di esche e bocconi avvelenati, devono essere sottoposte a vendita in regime controllato tramite registrazione.
2. La lista, di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni sulla base di eventuali variazioni nelle sostanze utilizzate, così come indicato dai reperti tossicologici relativi ai casi esaminati, è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 27.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.