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Legge regionale 16 agosto 2001, n. 39

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 27 agosto 2001

Art. 1
- Finalità
1. Ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, è vietato a chiunque l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive, come definiti al comma 2.
2. Il divieto si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce, fatte salve le attività di derattizzazione di cui all'articolo 2.
3. Sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) concernenti il divieto di uso dei bocconi e delle esche avvelenate come mezzi di caccia e le sanzioni relative alla violazione di tale divieto.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 27.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.