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Legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2

Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive. (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 2 febbraio 2001

Art. 3
- Aliquota per le nuove imprese giovanili
1. L'aliquota dell’IRAP per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2001-2003, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile) e successive modifiche è determinata nella misura del 3,25 per cento.
2. L’aliquota ridotta è applicata per il primo anno di imposta e per i due successivi.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.