Legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2
Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive. (IRAP).
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 2 febbraio 2001
Art. 5
- Esclusioni
1.
L’aliquota ridotta prevista dagli articoli 2, 3 e 4 non si applica:
a) ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sino a quando essa è superiore a quella agevolata prevista dall'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ;
b) ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997 .
2. L’aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.