Legge regionale 16 gennaio 2001, n. 1
Modifiche alla Legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 concernente l’attuazione del Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e alle Leggi regionali 3 novembre 1998, n. 77 , 26 novembre 1998, n. 85 , 1 dicembre 1998, n. 87 , 1 dicembre 1998, n. 88 e 11 dicembre 1998, n. 91 concernenti l’attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 24 gennaio 2001
INDICE
Capo I- Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo, rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143)
Art. 01- Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 9/1998
Art. 02- Sostituzione dell'articolo 3 della L.R. n. 9/1998
Art. 03- Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. n. 9/1998
Art. 04- Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. n. 9/1998
Art. 05- Sostituzione dell'articolo 6 della L.R. n. 9/1998
Capo II- Modifiche alla L.R. n. 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica)
Art. 06- Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 77/1998
Art. 07- Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 77/1998
Art. 08- Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 77/1998
Capo III- Modifiche alla legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)
Art. 09- Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 85/1998
Art. 10- Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. n. 85/1998
Art. 11- Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 85/1998
Art. 12- Abrogazione dell'articolo 10 della L.R. n. 85/1998
Art. 13- Modifiche all'articolo 18 della L.R. n. 85/1998
Capo IV- Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)
Art. 14- Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 87/1998
Art. 15- Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. n. 87/1998
Art. 16- Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 87/1998
Art. 17- Abrogazione dell'articolo 12 della L.R. n. 87/1998
Capo V- Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)
Art. 18- Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 88/1998
Art. 19- Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. n. 88/1998
Art. 20- Modifiche al comma 3 dell'articolo 5 della L.R. n. 88/1998
Art. 21- Sostituzione dell'articolo 20 della L.R. n. 88/1998
Art. 22- Modifiche all'articolo 22 della L.R. n. 88/1998
Art. 23- Modifiche all'articolo 23 della L.R. n. 88/1998
Art. 24 - Disposizione transitoria
Art. 25- Sostituzione dell'articolo 25 della L.R. n. 88/1998
Art. 26- Modifiche all'articolo 29 della L.R. n. 88/1998
Art. 27- Sostituzione dell'articolo 30 della L.R. n. 88/1998
Art. 28- Sostituzione dell'articolo 31 della L.R. n. 88/1998
Art. 29- Sostituzione dell'articolo 32 della L.R. n. 88/1998
Art. 30- Modifiche all'articolo 12 della L.R. n. 91/1998
Art. 31- Modifiche all'articolo 14 della L.R. n. 91/1998
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.