Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2000
Art. 2
- Principi generali(3)
1. Salvo che non sia diversamente stabilito da legge regionale, all'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale provvedono gli enti che ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono. L'autorità competente all'applicazione delle sanzioni è individuata in conformità ai rispettivi ordinamenti.
2. Qualora le funzioni di amministrazione attiva siano riservate all'amministrazione dello Stato, l'applicazione delle sanzioni amministrative compete agli enti cui la legge attribuisce funzioni di vigilanza e controllo.
3. Nel caso in cui la legge statale attribuisca alla Regione ulteriori funzioni sanzionatorie, la relativa competenza è ripartita secondo i criteri di cui al comma 1. Nel caso in cui le nuove funzioni non siano riconducibili all’esercizio di funzioni di amministrazione attiva, vigilanza e controllo da parte degli enti, queste sono esercitate dalla Regione. (13)
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative spettano all'ente competente alla loro applicazione e non sono soggetti a vincolo di destinazione.
Note del Redattore:
Comma sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 64 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 20 art. 49.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.