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Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

Legge forestale della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 31 marzo 2000

Art. 85
1. Nel caso di violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli o delle disposizioni stabilite a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.
2. Qualora non vi sia coincidenza tra il trasgressore e il possessore a qualunque titolo del bene oggetto della violazione i lavori sono prescritti anche a carico dei possessori a qualunque titolo in quanto obbligati in solido ai sensi dell' Sito esternoarticolo 6 della l. 689/1981 .
3. Per i fini di cui al comma 1, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico intima ai trasgressori e agli eventuali obbligati in solido l'esecuzione degli interventi necessari, fissando criteri, modalità e tempi di esecuzione, ed i termini dell'eventuale presentazione del progetto esecutivo dei lavori da realizzare.
4. Nel caso in cui i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano esecuzione ai provvedimenti d'intimazione nei termini prescritti, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico provvede alla progettazione, alla direzione ed all'esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, la relativa riscossione è effettuata ai sensi della normativa vigente per l'esazione delle contribuzioni dirette.
5. Per i fini di cui al comma 4 l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico provvede all'occupazione temporanea, anche d'urgenza, dei terreni e degli altri beni su cui devono essere eseguiti i lavori. Per tale occupazione non è dovuto alcun indennizzo al proprietario o al possessore da parte dell'ente stesso.
6. I trasgressori o gli eventuali obbligati in solido che non provvedono nei termini prescritti, all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 o alla presentazione del progetto esecutivo degli stessi, se richiesto, sono soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 360,00 a un massimo di euro 2.160,00 (111)

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.64.

per ogni 1000 metri quadrati o frazione del terreno interessato dalla violazione.
6 bis. Al fine di regolarizzare le opere previste dalla presente legge, e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d'inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata dall'ente competente quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla presente legge, al regolamento forestale e agli strumenti di pianificazione territoriale. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative, quando dovute, (175)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 64.

da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo con le modalità di cui all 'articolo 44. L'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può prescrivere l'esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento. (95)

Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 11.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 2, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.18.

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Articolo prima inserito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 3, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003 , n.1 , art.26.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 7.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 9, e ora abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.61.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

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Comma aggiunto con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 11.

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Nota soppressa.

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Allegato abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 14.

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L'allegato B, "Complessi del patrimonio agricolo forestale della Regione", modificato con la l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art.13, (pubblicata sul BU 2 febbraio 2001, n. 4, parte prima), con Del. G. 17 dicembre 2001, n.1367, (pubblicata sul BU 9 gennaio 2002, n.2, parte seconda) modificato con Del. G. 21 ottobre 2002, n. 1142 (pubblicata sul BU n. 46, parte seconda, del 13.11.02), viene ulteriormente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 63 (pubblicata sul BU n. 1, parte prima, del 10.01.03)

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Lettera aggiunta con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art.1.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.1, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.2.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.4, poi così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 3 , ed ora così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.5, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

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Comma aggiunto con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.7.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.9.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 39.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.12; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 40.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.14.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.16.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.17.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.20.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.21.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.22.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.23.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.24.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.25.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.27.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 25.

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Comma abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.29.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.30.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.31.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.32.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.33.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.34.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.35.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.36.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.37.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.38.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.39.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.40.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.41.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.42.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.43.

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Articolo prima inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.44, poi sostituito con l.r. con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 41, ed ora abrogato con l.r. 12 aprile 2016, n. 26 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.45.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.46.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.47, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 57.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.48.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.49.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.50.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.51.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.52.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 45.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , n. 55, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 56.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 57, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.62.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 60.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.62.

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Note soppresse.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 5.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 53, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 9.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 13.

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Allegato aggiornato con Del. G.R. 4 agosto 2004, n. 781 (pubblicata sul BU n. 40, parte seconda, del 06.10.2004).

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2004, n. 77 , art 37.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 191.

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 192.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 193.

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V. BU 27 gennaio 2005, n. 6, Avviso di Rettifica.

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Allegato modificato con Del. G.R. 18 luglio 2005, n. 726. (BU n. 31, parte seconda, del 03.08.2005)

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Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 45 , art.14.

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Numero aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.58.

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Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.59; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 45.

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Parole soppresse con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.60.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.61.

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Articolo abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.63.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.64.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.65.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 108, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 109.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 23.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 26.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 29.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 30.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

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Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 42.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 43. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47, ed ora così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 3. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 49.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 50.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 51.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 52.

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Nota soppressa.

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Parole abrogate con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

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Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 56.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 59.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 62.

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Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 64.

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Note soppresse.

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Si veda l'articolo 68, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 54.

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Comma così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Lettera cosi sostituita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Numero inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 29.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 39.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 49.

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Parole soppresse con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

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Parole inserite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11 , art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11 , art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11 , art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 52 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 77 , art. 1 .

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2021, n. 52 , art. 1 . La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 239 del 9 novembre 2022 si è espressa dichiarando l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 e ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dello stesso articolo.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 12.

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Articolo così spostato con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.