Menù di navigazione

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

Legge forestale della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 31 marzo 2000

Art. 13
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), è istituito l’albo regionale delle imprese agricolo-forestali che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale di cui all’Sito esternoarticolo 7, comma 1, del d.lgs 34/2018 .
2. L’albo è articolato per categorie e per sezioni. Le categorie sono definite in relazione alla natura giuridica delle imprese e una è riservata alle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile. Le sezioni sono definite in relazione alle capacità tecnico-economiche e alle tipologie di prestazioni.
3. All’albo possono iscriversi le imprese, in forma singola e associata, che possiedono i seguenti requisiti:
a) essere iscritte nel registro di cui all’Sito esternoarticolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), per l’esercizio delle attività di cui al comma 1;
b) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’Sito esternoarticolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
c) avere almeno un addetto legato all’impresa in modo stabile ed esclusivo in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale definiti nel regolamento di cui al comma 4;
d) avere un numero minimo di dipendenti definito nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto delle capacità tecnico-economiche nonché delle tipologie di prestazioni;
e) disporre di attrezzature e mezzi tecnici adeguati definiti nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto delle tipologie di prestazioni;
f) rispondere a requisiti di affidabilità definiti nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto del rispetto delle norme contenute nella presente legge e della regolare esecuzione dei lavori finanziati dalla Regione.
4. L'albo è tenuto dalla Giunta regionale nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
5. La Giunta regionale specifica, con regolamento, i requisiti di cui al comma 2, nonché le modalità per l'iscrizione, la sospensione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo. (276)

Regolamento regionale 8 luglio 2020, n. 56/R.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 2, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 3, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003 , n.1 , art.26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 9, e ora abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'allegato B, "Complessi del patrimonio agricolo forestale della Regione", modificato con la l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art.13, (pubblicata sul BU 2 febbraio 2001, n. 4, parte prima), con Del. G. 17 dicembre 2001, n.1367, (pubblicata sul BU 9 gennaio 2002, n.2, parte seconda) modificato con Del. G. 21 ottobre 2002, n. 1142 (pubblicata sul BU n. 46, parte seconda, del 13.11.02), viene ulteriormente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 63 (pubblicata sul BU n. 1, parte prima, del 10.01.03)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.1, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.4, poi così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 3 , ed ora così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.5, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.12; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.44, poi sostituito con l.r. con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 41, ed ora abrogato con l.r. 12 aprile 2016, n. 26 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.47, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , n. 55, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 57, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 53, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato aggiornato con Del. G.R. 4 agosto 2004, n. 781 (pubblicata sul BU n. 40, parte seconda, del 06.10.2004).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2004, n. 77 , art 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 191.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 192.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 193.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

V. BU 27 gennaio 2005, n. 6, Avviso di Rettifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato modificato con Del. G.R. 18 luglio 2005, n. 726. (BU n. 31, parte seconda, del 03.08.2005)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 45 , art.14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.59; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 108, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 109.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 43. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47, ed ora così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 3. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole abrogate con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda l'articolo 68, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera cosi sostituita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11 , art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 52 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 77 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2021, n. 52 , art. 1 . La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 239 del 9 novembre 2022 si è espressa dichiarando l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 e ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dello stesso articolo.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così spostato con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.