Menù di navigazione

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

Legge forestale della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 31 marzo 2000

Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge unifica, coordina e modifica la normativa regionale vigente in materia forestale, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato in materia di boschi, territori montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo e tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
2. La presente legge, in particolare:
a) disciplina un regime di incentivazioni per le attività forestali, regola gli interventi di competenza della Regione e degli enti locali e stabilisce i vincoli e le prescrizioni cui sottoporre le forme d’uso dei boschi, per la conservazione e la valorizzazione di tutti i boschi, di proprietà sia pubblica che privata;
b) disciplina la gestione del vincolo idrogeologico;
c) persegue gli obbiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversità, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali, della gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, anche nell’ambito delle politiche comunitarie per l’agricoltura, lo spazio rurale e l’ambiente;
c bis) disciplina la materia degli incendi boschivi nel rispetto dei principi fondamentali Sito esternodella legge 21 novembre 2000, n. 35 (Legge quadro in materia di incendi boschivi); (17)

Lettera aggiunta con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art.1.

c ter) disciplina la commercializzazione del materiale forestale di propagazione (MFP) in attuazione della direttiva 99/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, e in conformità alle disposizioni del Sito esternodecreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 99/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione); (85)

Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 1.

c quater) attua ed esplicita i principi di gestione forestale sostenibile;(116)

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 21.

c quinquies) detta disposizioni per l’amministrazione del patrimonio agricolo-forestale al fine di orientare la gestione produttiva degli enti competenti verso obbiettivi di sostenibilità ambientale, di accrescimento della biodiversità animale e vegetale, di uso sociale, didattico, culturale e ricreativo e di promozione dell’economia locale.(116)

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 21.

3. Il riordino delle funzioni amministrative in materia forestale è disposto in attuazione dell’articolo 4, commi 1 e 3, dell’articolo 5, comma 8 e dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). (18)

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.1, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

4. La disciplina della presente legge è disposta nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.(196)

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 2, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 3, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 9, e ora abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'allegato B, "Complessi del patrimonio agricolo forestale della Regione", modificato con la l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art.13, (pubblicata sul BU 2 febbraio 2001, n. 4, parte prima), con Del. G. 17 dicembre 2001, n.1367, (pubblicata sul BU 9 gennaio 2002, n.2, parte seconda) modificato con Del. G. 21 ottobre 2002, n. 1142 (pubblicata sul BU n. 46, parte seconda, del 13.11.02), viene ulteriormente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 63 (pubblicata sul BU n. 1, parte prima, del 10.01.03)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.1, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.4, poi così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 3 , ed ora così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.5, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.12; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.44, poi sostituito con l.r. con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 41, ed ora abrogato con l.r. 12 aprile 2016, n. 26 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.47, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , n. 55, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 57, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 53, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato aggiornato con Del. G.R. 4 agosto 2004, n. 781 (pubblicata sul BU n. 40, parte seconda, del 06.10.2004).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2004, n. 77 , art 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 191.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 192.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 193.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

V. BU 27 gennaio 2005, n. 6, Avviso di Rettifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato modificato con Del. G.R. 18 luglio 2005, n. 726. (BU n. 31, parte seconda, del 03.08.2005)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 45 , art.14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.59; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 108, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 109.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 43. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47, ed ora così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 3. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole abrogate con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda l'articolo 68, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera cosi sostituita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 52 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 77, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2021, n. 52, art. 1 . La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 239 del 9 novembre 2022 si è espressa dichiarando l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 e ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dello stesso articolo.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così spostato con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.