Titolo IV
- FORESTE DI PROPRIETÀ PUBBLICA E COLLETTIVA
Capo I
- Patrimonio agricolo-forestale della Regione
Art. 22
- Beni del patrimonio agricolo-forestale
a) dai beni agricolo-forestali trasferiti dallo Stato;
b) dagli altri beni agricolo-forestali appartenenti alla Regione, da essa all’uopo acquistati, espropriati o ad essa comunque pervenuti.
2. Per beni agricolo-forestali si intendono i terreni con colture agricolo-forestali in atto o utilmente suscettibili di tali colture ai fini di cui all’
articolo 27 , nonché gli altri terreni, i fabbricati o gli impianti la cui utilizzazione sia comunque necessaria o proficua al perseguimento di tali fini e le pertinenze, strutture ed attrezzature ad essi inerenti.
Art. 23
1. I beni immobili che fanno parte del patrimonio agricolo-forestale sono inalienabili e sono coltivati e utilizzati secondo i piani di gestione di cui all' articolo 30. 2. I beni immobili del patrimonio agricolo-forestale possono tuttavia essere alienati quando gli immobili non siano più utilizzabili, ovvero non più necessari, per loro natura o condizione, ai fini di cui all' articolo 27 , nonché nei casi in cui la cessione risulti finalizzata al soddisfacimento delle esigenze di valorizzazione del patrimonio pubblico con finalità sociali, culturali ed economiche. (130) Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 33.
3. I proventi delle alienazioni sono interamente investiti sul patrimonio agricolo forestale regionale e sono in parte destinati all'ente competente nel cui territorio si trovano i beni alienati per effettuare interventi di miglioramento ambientale e strutturale e in parte all' ente Terre regionali toscane (181) Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 54.
per effettuare interventi di ampliamento, miglioramento e valorizzazione del restante patrimonio agricolo-forestale, nel rispetto delle finalità di cui all' articolo 27 Gli atti di programmazione di cui all' articolo 4 stabiliscono le percentuali di ripartizione dei proventi. 4. I contratti di permuta sono disciplinati dalla legge regionale in materia di demanio e patrimonio.
5. La dismissione dei beni immobili di cui al comma 2 e dei beni mobili connessi al patrimonio agricolo-forestale non più utilizzabili ai fini di cui all' articolo 27 avviene secondo le disposizioni della legge regionale in materia di demanio e patrimonio e del relativo regolamento di attuazione. Art. 24
- Acquisti ed espropri
1. Allo scopo di dare idonee dimensioni ai complessi agricolo-forestali di cui all’
articolo 28 , di costituire altri complessi agricolo-forestali, ovvero per il perseguimento delle finalità di cui all’
articolo 27 , la Regione può acquistare beni immobili aventi le caratteristiche indicate all’
articolo 22. 3. In caso di impossibilità di accordo per provvedere all’acquisto in via contrattuale, la Regione può espropriare i beni suddetti ai sensi della normativa vigente.
Art. 25
- Affidamento di beni
1. Beni agricolo-forestali di proprietà dello Stato, di enti pubblici diversi dalla Regione o di privati possono essere affidati alla Regione per essere gestiti insieme con quelli del patrimonio indisponibile in vista del perseguimento degli scopi di cui all’
articolo 27. 2. L’affidamento ha luogo con convenzione stipulata fra la Regione e il proprietario del bene.
3. Possono altresì essere stipulate convenzioni con Regioni limitrofe per la gestione delle aree agricolo-forestali di proprietà regionale attraversate dai confini della Regione.
Art. 26
- Concessioni
2. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, fra l’altro, l’uso per il quale il bene viene dato, la durata della autorizzazione o concessione e l’ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall’usuario. (133) Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 36.
3. Le concessioni che modificano la destinazione d’uso del bene sono espressamente previste dal piano di gestione di cui all’
articolo 30 . Qualora non siano previste dal piano di gestione, sono soggette alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
4. Scaduto il termine della concessione, la proprietà delle eventuali opere costruite rimane acquisita alla Regione.
Art. 27
- Finalità dell’amministrazione
1. L’amministrazione del patrimonio agricolo-forestale della Regione e dei beni in affidamento ai sensi dell’
articolo 25 persegue i seguenti fini:
a) difesa del suolo e dell’assetto idrogeologico;
b) tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;
c) difesa del bosco dagli incendi, dai parassiti e da altre cause avverse;
d) difesa delle dune e delle pinete litoranee;
e) tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna;
f) promozione dell’uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate;
g) incremento della produzione legnosa e sviluppo delle attività di trasformazione del legno;
h) valorizzazione dei prodotti non legnosi e secondari del bosco;
i) promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell’agricoltura, dell’allevamento del bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse;
l) realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell’economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse.
Art. 28
- Complessi agricolo-forestali
1. L’amministrazione del patrimonio agricolo-forestale, ivi compresi i beni in affidamento ai sensi dell’
articolo 25 , avviene distintamente per complessi di beni aventi struttura economica e tecnica omogenea.
Art. 29
1. La competenza a gestire i complessi agricolo-forestali di cui all’articolo 28 è delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 37/2008 e 68/2011 , per quanto riguarda i complessi esistenti nei rispettivi territori, e dei comuni per gli altri complessi che la esercitano in conformità ai piani di cui all’articolo 30. 2. Per i complessi ricadenti nell'ambito di due o più enti, la competenza a gestire è delle unioni di comuni o del comune nel cui ambito territoriale ricade almeno il 70 per cento della superficie del complesso medesimo.
3. Gli enti gestori sono indicati nel provvedimento di cui all’articolo 28, comma 2.
4. La Giunta regionale, qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, economico o ambientale, su proposta dell’ente Terre regionali toscane, può affidare la gestione a soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale può procedere alla revoca della competenza a gestire i beni nel caso in cui la gestione non sia conforme agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012 . In tal caso i beni vengono affidati all’ente Terre regionali toscane. Art. 30
1. Le funzioni di cui all’articolo 29, comma 1, sono svolte sulla base di un piano di gestione conforme agli indirizzi approvati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012 . 2. Il piano di gestione definisce:
a) la coltura e l’assestamento dei boschi;
b) la ripresa legnosa e il piano dei tagli;
c) l’uso e la coltivazione dei terreni non boscati e le produzioni extra-silvane;
d) l’assestamento faunistico;
f) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d’uso;
g) le utilizzazioni dei beni di cui all’articolo 26.
3. Il piano di gestione è riferito ad un periodo minimo di dieci anni e può essere aggiornato, nell’arco temporale della sua validità, con le stesse procedure con cui è stato approvato.
4. L’ente gestore adotta il piano e lo presenta all’ente Terre regionali toscane. Qualora non si tratti dell’ente medesimo il piano è presentato anche all’ente competente ai sensi dell’articolo 47, comma 2, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento comunicandolo all’ente gestore e all’ente Terre regionali toscane. Per i complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, il piano è trasmesso altresì all'ente parco o all'organismo di gestione ai fini del nulla osta di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). L'ente parco o l'organismo di gestione trasmette il nulla osta o il parere all’ente Terre regionali toscane. 5. L’ente Terre regionali toscane verifica la conformità del piano agli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012 e comunica gli esiti della verifica all’ente competente. 6. Nel caso in cui l’ente Terre regionali toscane verifichi la non conformità del piano, l’ente gestore provvede ad una nuova adozione del piano.
7. Il piano diventa efficace nel momento in cui l’ente competente riceve la comunicazione della verifica di conformità dall’ente Terre regionali toscane.
8. Fino all’approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi e gli altri interventi sono autorizzati dall’ente Terre regionali toscane, su presentazione di specifico progetto da parte dell’ente che amministra il complesso agricolo-forestale, fatte salve le autorizzazioni di legge.
Art. 30 bis
3. Dalle attività di cui al comma 1 possono derivare proventi della gestione da impiegare secondo l’articolo 31.
Art. 31
1. I proventi ricavati dalla gestione dei beni agricolo-forestali sono incassati dagli enti gestori che trasmettono trimestralmente alla Regione e all’ente Terre regionali toscane una rendicontazione dettagliata, corredata dalla documentazione attestante tutte le entrate.
2 bis. Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, trasmettono all’ente Terre regionali toscane una relazione redatta secondo uno schema tipo approvato dal direttore dell’ente Terre entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della l.r 11/2018 e corredata dalla documentazione contabile con la quale attestano, con riferimento all’annualità precedente, la destinazione dei proventi incassati al finanziamento degli interventi di cui al comma 2. (263) Comma inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 7.
Capo II
- Patrimoni silvo-pastorali degli enti locali e di altri enti pubblici
Art. 32
1. L'amministrazione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni, degli altri enti locali e pubblici è effettuata sulla base di piani di gestione, riferiti ad un periodo minimo di dieci anni.
2. Il piano di gestione prevede fra l'altro:
a) la coltura e l'assestamento dei boschi;
b) la ripresa legnosa ed il piano dei tagli;
c) l'uso e il miglioramento dei pascoli;
d) le produzioni forestali non legnose;
e) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso;
f) la percentuale degli utili di gestione reimpiegati per interventi di conservazione, difesa e miglioramento del patrimonio.
3. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (204) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 10.
approvano il piano di gestione adottato dal Comune o da altro ente pubblico proprietario entro novanta giorni dalla data di ricevimento del piano medesimo. Nel caso di patrimonio ricadente nel territorio di più enti, è competente quello nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del patrimonio stesso, sentiti gli altri enti interessati. Nel caso di patrimonio ricadente in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale l'approvazione del piano di gestione è subordinata al nulla osta dell'Ente parco o dell'organismo di gestione, da rilasciarsi ai sensi dell' articolo 13 della l. 394/1991 . 4. Il piano di gestione può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.
6. Nei casi previsti dal comma 5, la percentuale degli utili di gestione reimpiegati per interventi di conservazione, difesa e miglioramento del patrimonio non potrà essere inferiore al 30 per cento, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1. (204) Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 10.
Art. 33
- Gestione associata
2. Possono inoltre essere costituite associazioni forestali fra i proprietari pubblici e proprietari privati di beni silvo-pastorali ai sensi dell’
articolo 19. 3. L’amministrazione associata ha lo scopo di gestire in modo programmato il patrimonio silvo-pastorale di proprietà dei soggetti associati e, nelle aree montane, di promuovere e realizzare ogni altra azione volta alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio amministrato.
Capo III
- Patrimoni collettivi
Art. 34
- Boschi di proprietà collettiva
1. I boschi di originaria proprietà dei residenti di un Comune o di una comunità autonoma, ora Frazione, imputati al Comune, alla Frazione o ad Associazione agraria comunque denominata o dagli stessi posseduti, costituiscono beni collettivi o civici.
Art. 35
- Inventario
1. La Regione redige l’inventario dei beni collettivi silvo-pastorali con annotazione nel registro dei beni immobili, ai sensi della
legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3).
2. L’inventario è redatto a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi
della legge 16 giugno 1927, n. 1766 "Conversione in legge del RD 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del RD 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’articolo 26 del RD 22 maggio 1924, n. 751, e del RD 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’articolo 2 del R.DL 22 maggio 1924, n. 751" ed è pubblicato, per ogni singolo Comune, nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 36
- Amministrazione dei beni collettivi
1. All’amministrazione dei boschi di proprietà collettiva provvedono in modo autonomo e separato gli ASBUC o gli altri organismi di gestione per la cui elezione si provvede ai sensi della
L.278/1957 .
2. In assenza dell’ASBUC, all’amministrazione dei boschi di proprietà collettiva provvede il Comune con bilancio separato.
3. L’amministrazione dei boschi appartenenti a proprietà collettiva è regolata dalla disciplina per la proprietà privata.