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Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

Legge forestale della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 31 marzo 2000

Titolo III
- INTERVENTI PUBBLICI E PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA
Capo I
- Interventi pubblici
Art. 10
- Ambito degli interventi
1. Gli interventi pubblici forestali realizzano opere e servizi volti a tutelare, migliorare e ampliare i boschi della Toscana ed a garantirne la funzione sociale.
2. Sono interventi pubblici forestali:
a) i rimboschimenti finalizzati a difendere il suolo, regimare le acque, preservare e migliorare la qualità dell’ambiente e del paesaggio, prevenire o contenere i danni da valanghe e altre calamità, consolidare le dune e le zone litoranee;
b) le sistemazioni idraulico-forestali volte agli stessi fini di cui alla lettera a);
c) le cure colturali ai rimboschimenti di cui alla lettera a) fino alla loro completa affermazione e la manutenzione straordinaria delle sistemazioni di cui alla lettera b) per mantenerne le funzionalità;
d) il miglioramento di boschi degradati e di quelli danneggiati o distrutti dal fuoco o da altre cause avverse;
e) le conversioni e le trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilità biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all’area forestale interessata;
f) la creazione ed il miglioramento di boschi periurbani o comunque destinati a fini sociali, culturali e didattici;
g) la cura, la manutenzione e la sorveglianza dei boschi di proprietà della Regione e di altri enti pubblici;
h) la rinaturalizzazione, anche tramite specie forestali autoctone e tecniche d’ingegneria naturalistica, di aree degradate, di corsi d’acqua e di rimboschimenti;
i) le opere ed i servizi volti a prevenire e reprimere gli incendi boschivi, a difendere il bosco da attacchi parassitari e da danni di altra origine;
l) l’azione di pronto intervento ed il ripristino nelle zone forestali colpite da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità;
m) la viabilità forestale e le opere costruttive connesse agli interventi di cui alle lettere da a) a l);
n) la produzione di materiale forestale di propagazione (MFP) necessario per gli interventi di cui alle lettere da a) a l) e per la distribuzione gratuita a favore di chi attua volontariamente rimboschimenti, migliorie boschive e sistemazioni idraulico-forestali a fini di difesa e miglioramento ambientale.
3. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è di competenza degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (198)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 4.

salvo diverse disposizioni della presente legge. (23)

Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.5, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 27.

3 bis I soggetti di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale la proposta di piano annuale degli interventi in coerenza con la programmazione regionale forestale di cui all’articolo 4, da attuare nell’annualità successiva. La proposta, redatta sulla base di uno schema tipo approvato dalla Regione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 20 marzo 2018, n. 11 (Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000 ), deve essere corredata dal cronoprogramma dei lavori, preventivamente concordati con la struttura regionale competente e indicare in una specifica sezione le attività svolte in convenzione con i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ), ai sensi dell’articolo 10 bis. (122)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 27.

(273)

Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1.

3 ter. Il piano annuale degli interventi di cui al comma 3 bis, per gli interventi ricadenti nei complessi di cui all’articolo 22, costituisce attuazione dei piani di gestione di cui all’articolo 30 e si conforma agli indirizzi approvati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane e modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ). (122)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 27.

3 quater. I piani annuali di cui al comma 3 bis, vengono finanziati con i proventi di cui all’articolo 31 e con le risorse stabilite dalle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 3 (254)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 6.

. La determinazione delle risorse da assegnare tiene conto della quantificazione degli obiettivi da conseguire in termini di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo-forestale determinati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012 . (122)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 27.

(246)

Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26, art. 3.

3 quinquies. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, approva il piano annuale degli interventi con la quantificazione delle risorse di cui al comma 3 quater. (257)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1.

3 sexies. Qualora nel corso dell’anno si verifichino gravi processi di degrado o per motivi di pubblica utilità o incolumità, la Regione può chiedere agli enti di adeguare il piano alle nuove esigenze per mettere in sicurezza il territorio. (257)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1.

3 septies. La competente struttura della Giunta regionale provvede a liquidare le risorse per stati di avanzamento, tenendo conto del rispetto del cronoprogramma e degli obiettivi di gestione definiti dall’ente Terre regionali toscane ai sensi del comma 3 quater, nonché delle penalità di cui all’articolo 10 ter, comma 3. (257)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 1.

4. La natura d’intervento pubblico non esonera i proprietari o possessori di terreni dagli obblighi di ripristino, manutenzione o di altra natura previsti dalla legge.
Art. 10 bis
Convenzioni con i consorzi di bonifica nei territori montani (258)

Articolo inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 2.

1. Gli interventi di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c), ricadenti nei territori montani, quando costituiscono opere di bonifica di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ), secondo quanto previsto nel piano delle attività di bonifica, sono realizzate anche dai consorzi di bonifica con le convenzioni di cui all’articolo 23, comma 3, della l.r. 79/2012 .
Art. 10 ter
Controllo regionale sull’attuazione dei piani annuali degli interventi pubblici (259)

Articolo inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 3.

1. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, trasmettono semestralmente alla Regione lo stato di attuazione degli interventi previsti nel piano annuale. Nel caso di interventi realizzati in amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 12, comma 2, devono essere riportate le ore di lavoro del personale tecnico e amministrativo impiegato.
2. La competente struttura della Giunta regionale verifica, anche tramite sopralluoghi, lo stato di attuazione del piano rispetto al cronoprogramma dei lavori.
3. Eventuali ritardi nell’attuazione del piano annuale degli interventi, non dipendenti da cause di forza maggiore, comportano l’applicazione di penalità nella determinazione del contributo di cui all’articolo 10, comma 3 quater, da assegnare per l’annualità successiva, secondo parametri definiti con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 11
- Pubblica utilità
1. L’approvazione del progetto esecutivo degli interventi di cui all’articolo 10 equivale, a tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità.
2. Il proprietario o possessore dei terreni interessati dagli interventi sottoscrive un verbale di accordo per la loro cessione temporanea a favore dell'ente competente all'attuazione degli interventi stessi. Il verbale identifica i terreni e lo stato in cui inizialmente si trovano e fissa le condizioni della cessione. (24)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.6.

3. Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo di cui al comma 2 o per le proprietà private di cui non siano individuabili o reperibili i proprietari, qualora sussistano gravi e riconosciuti processi di degrado, abbandono colturale o per motivi di pubblica utilità o incolumità, l'ente competente provvede a redigere un verbale di occupazione temporanea e a trasmetterlo al proprietario o possessore dei terreni, se noto, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Il verbale identifica i terreni, lo stato in cui inizialmente si trovano e la durata presunta dell'occupazione. (182)

Comma così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 1.

4. Al proprietario o possessore dei terreni è dovuto, da parte dell’ente competente, un indennizzo annuo pari alla diminuzione del reddito derivante dall’occupazione per tutta la durata della stessa.
5. L’ente competente procede, ove opportuno o necessario in funzione della natura degli interventi di cui all’articolo 10, all’acquisto o all’espropriazione per pubblica utilità dei terreni in cessione o in occupazione temporanea. I terreni acquisiti sono inclusi nel patrimonio agricolo-forestale della Regione di cui all’ articolo 22.
6. La cessione o l'occupazione temporanea cessano, unitamente all'indennizzo, se dovuto, con la riconsegna al proprietario o possessore dei terreni interessati. L'ente competente redige apposito verbale e lo trasmette al proprietario o possessore almeno sessanta giorni prima della riconsegna. Il verbale identifica i terreni e le opere realizzate e, nel caso di rimboschimenti o di boschi migliorati, ricostituiti, convertiti o interessati da sostituzioni di specie, è accompagnato da un piano di coltura, qualora l'ente competente ritenga necessario prescrivere specifiche modalità e criteri per la coltivazione e l'utilizzazione. (24)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.6.

7. In caso di mancata individuazione del proprietario o del possessore, la riconsegna s’intende effettuata mediante affissione, per trenta giorni, all’Albo pretorio del Comune in cui ricadono i terreni, della copia del verbale trasmessa, a tal fine, dall’ente competente.
7 bis . Il piano di coltura di cui al comma 6 può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso. (25)

Comma aggiunto con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.6.

8. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (199)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 5.

curano la redazione dell'inventario forestale speciale dei terreni in occupazione temporanea secondo le indicazioni della Giunta regionale. (24)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.6.

Art. 12
- Attuazione degli interventi pubblici
1. Gli interventi pubblici, finanziati dalla Regione o che fruiscono di un suo contributo finanziario, sono attuati per amministrazione diretta o mediante affidamento alle imprese iscritte all’Albo regionale di cui all’ articolo 13 , ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni degli atti della programmazione regionale.
2. Gli interventi pubblici in amministrazione diretta sono attuati con l'impiego di operai forestali assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza dei contratti collettivi sindacali di categoria. (26)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.7.

Art. 13
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), è istituito l’albo regionale delle imprese agricolo-forestali che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale di cui all’Sito esternoarticolo 7, comma 1, del d.lgs 34/2018 .
2. L’albo è articolato per categorie e per sezioni. Le categorie sono definite in relazione alla natura giuridica delle imprese e una è riservata alle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile. Le sezioni sono definite in relazione alle capacità tecnico-economiche e alle tipologie di prestazioni.
3. All’albo possono iscriversi le imprese, in forma singola e associata, che possiedono i seguenti requisiti:
a) essere iscritte nel registro di cui all’Sito esternoarticolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), per l’esercizio delle attività di cui al comma 1;
b) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’Sito esternoarticolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
c) avere almeno un addetto legato all’impresa in modo stabile ed esclusivo in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale definiti nel regolamento di cui al comma 4;
d) avere un numero minimo di dipendenti definito nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto delle capacità tecnico-economiche nonché delle tipologie di prestazioni;
e) disporre di attrezzature e mezzi tecnici adeguati definiti nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto delle tipologie di prestazioni;
f) rispondere a requisiti di affidabilità definiti nel regolamento di cui al comma 4, tenuto conto del rispetto delle norme contenute nella presente legge e della regolare esecuzione dei lavori finanziati dalla Regione.
4. L'albo è tenuto dalla Giunta regionale nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
5. La Giunta regionale specifica, con regolamento, i requisiti di cui al comma 2, nonché le modalità per l'iscrizione, la sospensione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo. (276)

Regolamento regionale 8 luglio 2020, n. 56/R.

Art. 14
1. Interventi per importi fino a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, tramite convenzione, a imprenditori agricoli, singoli od associati, che conducono aziende agricole.
2. Per l'attuazione degli interventi, gli imprenditori agricoli di cui al comma 1, devono, in via esclusiva, impiegare il lavoro proprio e dei familiari ed utilizzare macchine ed attrezzature di loro proprietà od in loro possesso.
3. Nell'individuazione dei concorrenti è privilegiata la vicinanza dell'azienda agricola alla zona d'intervento. Ad uno stesso imprenditore non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali.
4. Interventi per lavori e servizi attinenti, d'importo fino a 300.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, anche tramite convenzione, a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che, per statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale ed, in genere, del territorio e degli ambienti rurali.
5. Ad una stessa cooperativa non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore a 300.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali.
6. La Giunta regionale può indicare ulteriori requisiti tecnici e professionali degli imprenditori di cui al comma 1, e delle cooperative di cui al comma 4.
7. Gli enti competenti compilano e tengono aggiornato l'elenco degli imprenditori e delle cooperative che, in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, richiedono l'affidamento dei lavori e lo comunicano alla Giunta regionale unitamente alle proposte d'intervento previste dagli atti della programmazione regionale.
8. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, aggiorna gli importi limite di cui al presente articolo.
Art. 15
- Ulteriori interventi in affidamento
1. Oltre agli interventi di cui all’articolo 10:
a) ai coltivatori diretti di cui all’ articolo 14 sono prioritariamente affidati, con le modalità ivi previste, tutti gli interventi finalizzati alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio montano;
b) alle cooperative di cui all’ articolo 14 sono prioritariamente affidati, con le modalità ivi previste, tutti gli altri interventi per lavori e servizi attinenti finalizzati alla difesa ed alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio;
c) alle imprese iscritte all’Albo di cui all’ articolo 13 sono affidati anche interventi di verde pubblico e privato, di sistemazione idraulico-agraria, di difesa delle colture agrarie, di miglioramento fondiario, d’ingegneria naturalistica e di miglioramento ambientale, che sono finanziati dalla Regione o che fruiscono di contributo finanziario regionale, qualunque sia la stazione appaltante.
Art. 16
- Formazione professionale
1. Al fine di formare e migliorare la professionalità degli addetti all’attuazione degli interventi di cui all’ articolo 10 , la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenute negli atti della programmazione forestale regionale, promuove attività di qualificazione, aggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale.
2. L’attività di promozione di cui al comma 1 riguarda anche il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; è inoltre finalizzata all’attuazione delle misure di incentivazione della selvicoltura di cui all’ articolo 17 ed al sostegno dell’occupazione.
3. La realizzazione degli interventi di formazione è disciplinata dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). (200)

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 6.

Capo II
- Promozione della selvicoltura
Art. 17
- Misure di incentivazione
1. Al fine di migliorare ed ampliare l’area forestale, la Regione promuove interventi attuati da soggetti pubblici e privati volti:
a) alla formazione di nuovi boschi;
b) alla ricostituzione di boschi degradati o danneggiati;
c) alle opere di prevenzione e repressione incendi boschivi;
d) alla difesa fitosanitaria;
e) all’impianto e al miglioramento dei castagneti da frutto, delle sugherete, delle formazioni riparie, dei boschi periurbani e di altre formazioni forestali particolari;
f) alla formazione, ricostituzione e miglioramento delle siepi;
g) all’arboricoltura da legno;
h) alle cure colturali, ai rimboschimenti e alle altre formazioni forestali;
i) alle conversioni e alle trasformazioni boschive;
l) alla tutela degli alberi monumentali;
m) alle sistemazioni idraulico-forestali e delle aste fluviali secondarie;
n) alla rinaturalizzazione di aree forestali;
o) alla redazione e attuazione di piani di gestione forestale;
p) alla realizzazione e al miglioramento della viabilità forestale e di altre opere infrastrutturali connesse agli interventi previsti dal presente articolo;
q) alla meccanizzazione forestale;
r) alla raccolta, conservazione e prima trasformazione dei prodotti forestali.
2. Possono, altresì, essere oggetto di promozione altri interventi volti alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi forestali attraverso il miglioramento dei processi di filiera che ne assicurino un’offerta più favorevole sul mercato.
3. Gli atti della programmazione regionale specificano gli interventi da promuovere nell’ambito della tipologia di cui ai commi precedenti e ne indicano le priorità.
Art. 18
- Soggetti beneficiari
1. Gli interventi previsti dall’ articolo 17 possono essere attuati dai seguenti soggetti:
a) proprietari o possessori dei terreni interessati dagli interventi;
b) imprenditori agricoli professionali iscritti nell’anagrafe regionale delle aziende agricole; (105)

Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 45, art.14.

c) imprese, consorzi stabili di imprese e consorzi fra società cooperative di cui all’ articolo 13 ;
d) coltivatori diretti singoli e associati e cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale di cui all’ articolo 14 ;
e) consorzi forestali ed associazioni forestali di cui all’ articolo 33 ;
f) associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato" e successive modificazioni;
g) associazioni di protezione ambientale individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al Sito esternodecreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e successive modificazioni, operanti nell’ambito delle finalità di cui alla presente legge;
h) enti locali, enti pubblici, loro consorzi, agenzie ed enti strumentali;
i) Comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) di cui alla Sito esternolegge 17 aprile 1957, n. 278 "Costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali".
2. I soggetti di cui al comma 1 possono stipulare fra di loro convenzioni, contratti od altri atti al fine di coordinare e razionalizzare l’attuazione degli interventi previsti dall’ articolo 17.
Art. 19
1. La Regione promuove la gestione attiva del bosco, intesa come l’insieme delle azioni selvicolturali volte a garantire una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, alle rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali senza comportare danni ad altri ecosistemi.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate, in particolare, attraverso:
a) la promozione delle comunità del bosco, come definite all’articolo 19 bis, tramite l’istituzione nell’ambito del sistema informativo regionale di una sezione dedicata a favorire l’incontro tra i proprietari dei boschi, le imprese boschive e gli altri soggetti interessati alla gestione del bosco;
b) la promozione delle forme di gestione associata fra i soggetti di cui all’articolo 18, comma 1, e della stipula degli atti di cui all’articolo 18, comma 2.
Art. 19 bis
Comunità del bosco per la gestione attiva (261)

Articolo inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 5.

1. Per comunità del bosco si intende l’insieme dei soggetti pubblici e privati che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della l.r 11/2018 la Giunta regionale approva le modifiche al regolamento forestale volte a disciplinare i contenuti e le modalità per l’implementazione della sezione dedicata alle comunità del bosco di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), compresi i criteri per l’eventuale censimento delle proprietà private e per l’individuazione delle ditte boschive qualificate per la gestione attiva del bosco di cui all’articolo 38 bis, comma 1 bis.
3. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, implementano e aggiornano il portale per gli ambiti territoriali di competenza.
4. Gli interventi effettuati dalle comunità del bosco sono soggetti all’approvazione di uno degli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 48, secondo le disposizioni previste nel regolamento forestale.
Art. 19 ter
Forme associate per la gestione attiva del bosco (262)

Articolo inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 6.

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della l.r 11/2018 , la Giunta regionale impartisce direttive per la costituzione delle forme associate di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), e per la stipula degli atti di cui all’articolo 18, comma 2.
2. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, individuano l'ambito territoriale idoneo al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 19, comma 1, e al suo interno promuovono le forme di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b).
3. Qualora sia indispensabile per la razionale gestione dei boschi e per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 17 e vi sia la richiesta di almeno il 70 per cento dei proprietari, la costituzione dei consorzi forestali può avvenire anche in forma coattiva. La proposta di costituzione è inviata dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, alla Giunta regionale, che decide entro novanta giorni dal ricevimento della proposta medesima.
Art. 20
- Contributi finanziari
1. Al fine di promuovere gli interventi previsti dall’ articolo 17 , gli atti della programmazione regionale prevedono premi, contributi in conto capitale ed agevolazioni creditizie a favore dei soggetti beneficiari in funzione della disponibilità delle risorse individuate dagli atti stessi.
2. Le funzioni amministrative relative alla promozione della selvicoltura sono attribuite agli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1.(28)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.9.

(202)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 8.

Art. 21
- Ecocertificazione forestale
1. La certificazione dei sistemi di gestione forestale sostenibile, di seguito indicata come "ecocertificazione forestale", può essere inclusa fra gli interventi di cui all’ articolo 17 , comma 2.
2. L’ ecocertificazione forestale è rilasciata da un organismo indipendente, accreditato in sede internazionale, comunitaria o nazionale, sulla base di norme e standards riconosciuti in sede internazionale, comunitaria o nazionale ed ha uno specifico riferimento territoriale.
3. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, (203)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 9.

e gli Enti parco regionali promuovono i progetti di ecocertificazione forestale, indicandone i prodotti ed i servizi, il territorio ed i soggetti interessati. (29)

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1, art.10.

4. Certificazioni di prodotto e di processo diverse dall’ecocertificazione forestale, proposte dai soggetti di cui agli articoli 18 e 19 , possono essere incluse nelle misure d’incentivazione di cui all’ articolo 17.
5. La Giunta regionale indica le modalità di ecocertificazione forestale, individua gli organismi certificanti ed eventuali altre forme di certificazione incentivate.In particolare promuove la certificazione forestale dei boschi facenti parte del patrimonio regionale sostenendo ed incentivando gli enti competenti che la ottengono. (126)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 30.

Art. 21 bis
- Mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio(127)

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 31.

1. La Regione promuove il mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio generati anche tramite progetti di imboschimento e la gestione forestale sostenibile.
2. La certificazione e la compensazione dei crediti ambientali e di carbonio possono essere incluse tra gli interventi di cui all’articolo 17, comma 2.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 2, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 3, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003 , n.1 , art.26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 9, e ora abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.61.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

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Comma aggiunto con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 11.

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Nota soppressa.

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Allegato abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 14.

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L'allegato B, "Complessi del patrimonio agricolo forestale della Regione", modificato con la l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art.13, (pubblicata sul BU 2 febbraio 2001, n. 4, parte prima), con Del. G. 17 dicembre 2001, n.1367, (pubblicata sul BU 9 gennaio 2002, n.2, parte seconda) modificato con Del. G. 21 ottobre 2002, n. 1142 (pubblicata sul BU n. 46, parte seconda, del 13.11.02), viene ulteriormente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 63 (pubblicata sul BU n. 1, parte prima, del 10.01.03)

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Lettera aggiunta con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art.1.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.1, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.2.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.4, poi così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 3 , ed ora così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.5, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

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Comma aggiunto con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.7.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.9.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 39.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.12; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 40.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.14.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.16.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.17.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.20.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.21.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.22.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.23.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.24.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.25.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.27.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 25.

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Comma abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.29.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.30.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.31.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.32.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.33.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.34.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.36.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.37.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.38.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.39.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.40.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.41.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.42.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.43.

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Articolo prima inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.44, poi sostituito con l.r. con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 41, ed ora abrogato con l.r. 12 aprile 2016, n. 26 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.46.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.47, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 57.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.48.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.49.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.50.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.51.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.52.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 45.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , n. 55, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 56.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 57, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.62.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 60.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.62.

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Note soppresse.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 5.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 53, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 9.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 13.

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Allegato aggiornato con Del. G.R. 4 agosto 2004, n. 781 (pubblicata sul BU n. 40, parte seconda, del 06.10.2004).

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2004, n. 77 , art 37.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 191.

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 192.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 193.

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V. BU 27 gennaio 2005, n. 6, Avviso di Rettifica.

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Allegato modificato con Del. G.R. 18 luglio 2005, n. 726. (BU n. 31, parte seconda, del 03.08.2005)

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Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 45 , art.14.

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Numero aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.58.

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Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.59; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 45.

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Parole soppresse con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.60.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.61.

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Articolo abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.63.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.64.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.65.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 108, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 109.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 23.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 26.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 29.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 30.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 42.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 43. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47, ed ora così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 3. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 49.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 50.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 51.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 52.

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Nota soppressa.

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Parole abrogate con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

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Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 56.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 59.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 62.

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Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 64.

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Note soppresse.

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Si veda l'articolo 68, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 54.

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Comma così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Lettera cosi sostituita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Numero inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 29.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 39.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 49.

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Parole soppresse con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

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Parole inserite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11 , art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11 , art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11 , art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 52 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 77 , art. 1 .

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2021, n. 52 , art. 1 . La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 239 del 9 novembre 2022 si è espressa dichiarando l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 e ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dello stesso articolo.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 12.

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Articolo così spostato con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.