Legge regionale 21 marzo 2000, n. 36
Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali. (6)
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 31 marzo 2000
Art. 9
- Durata in carica, rinnovo e decadenza
1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale e, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è reinsediato, nella medesima composizione, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale medesimo.
2. I componenti il Consiglio delle autonomie locali sono rinnovati, con le procedure di cui agli articoli da 2 a 7 della presente legge, entro 80 giorni dalla elezione per il rinnovo delle cariche amministrative concernenti più della metà dell’insieme dei Comuni e delle Province della regione.
3. I componenti il Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.
4. I componenti il Consiglio delle autonomie locali decadono nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco, di presidente di Provincia, di presidente di unione di comuni (4) di presidente di Consiglio comunale o provinciale.
5. La decadenza è dichiarata dal presidente della Giunta regionale con proprio decreto.
6. Il presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di presidente di Provincia o di sindaco di Comune capoluogo nei casi di cui alle lettere a) e c) dell’art. 1 comma 2. Nel caso di cui alla lettera d) dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza del sindaco da sostituire, ai sensi dell’articolo 4. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il sindaco che è subentrato, nello stesso Comune, a quello da sostituire. Negli altri casi si provvede alla sostituzione secondo le rispettive modalità di elezione di cui agli articoli 3, 5 e 6. (6)
7. Non vi è decadenza nel caso in cui, a seguito di elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative intervenute nel corso della durata in carica del Consiglio delle autonomie locali, il componente di detto Consiglio sia riconfermato nella medesima carica precedentemente ricoperta.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l’articolo 2 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 e poi modificato dall’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 che ha disposto la reviviscenza della disposizione nel testo antecedente, a decorrere dalla entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.