Legge regionale 21 marzo 2000, n. 36
Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali. (6)
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 31 marzo 2000
Art. 6
- Elezione dei presidenti di unioni di comuni (4)
1. I tre componenti di cui alla lettera f) dell’articolo 1, comma 2, sono eletti all’interno dell’assemblea dei presidenti delle unioni di comuni (4) convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale.
2. L’elezione avviene sulla base di una lista di candidati. Le singole candidature sono presentate in assemblea da almeno un quinto dei partecipanti all’assemblea stessa.
3. Ogni partecipante al voto esprime due preferenze. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Dell’avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Giunta.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l’articolo 2 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 e poi modificato dall’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 che ha disposto la reviviscenza della disposizione nel testo antecedente, a decorrere dalla entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.