Legge regionale 20 marzo 2000, n. 31
Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000
Art. 3
- Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività (4)
1. La Regione e l'Istituto degli Innocenti stabiliscono le attività di comune interesse, in coerenza con le priorità d’intervento in materia di promozione e di sostegno dei servizi per l’infanzia e per l’adolescenza contenute negli strumenti di programmazione di settore di cui all’articolo 10 della l.r. 1/2015, nonché nel DEFR e relativa nota di aggiornamento di cui agli articoli 8 e 9 della medesima legge.
2. La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione, determina le condizioni e le modalità di attuazione delle priorità di intervento di cui al comma 1, attraverso la stipula di accordi di collaborazione.
Note del Redattore:
Articolo prima così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.