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Legge regionale 17 marzo 2000, n. 24

Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 17 marzo 2000

Art. 9
- Comitato di Presidenza
1. Il Comitato di Presidenza esercita le competenze di cui all’articolo. 2, commi 1 e 3 Sito esternodella legge 8 aprile 1999, n. 87 .
2. Il Comitato ha durata pari alla legislatura regionale e continua ad esercitare le proprie funzioni fino al centoventesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale.
3. Il Comitato è convocato dal Presidente della Giunta regionale ogni qualvolta sia necessario ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo o comunque su richiesta dei componenti.
4. I membri del Comitato hanno diritto di accesso agli atti relativi alla gestione della Tenuta.
4 bis. L’Ente parco trasmette al Comitato di presidenza tutti gli atti relativi alla gestione della Tenuta di San Rossore, ivi compresi gli esiti del controllo svolto dal Collegio dei revisori di cui all’articolo 8 della l.r. 24/1994 . Sulla base di tale documentazione il Comitato di presidenza relaziona semestralmente alla Giunta regionale anche ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 3. (5)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 77.

5. Il Comitato adotta un proprio regolamento in cui sono determinate le modalità per la validità delle sedute e per la richiesta di convocazione di cui al comma 3 nonchè le disposizioni necessarie ad assicurare la presidenza delle sedute in caso di assenza o impedimento del Presidente o suo delegato.
6. Il Comitato di Presidenza, per l’esercizio delle sue funzioni ed in particolare per la individuazione e predisposizione dei progetti e delle iniziative di cui all’Sito esternoart. 2, comma 3 della legge n. 87/99 , si avvale della struttura organizzativa di cui all’articolo 5.
7. Ai membri del Comitato di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettere b) e f) della legge 87/1999 , è corrisposto per ogni giornata effettiva di partecipazione alle sedute del Comitato stesso un gettone di presenza di 30,00 euro. (6)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 77.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 73.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 74.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 76.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 77.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 77.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 132.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 133.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 69 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.