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Legge regionale 17 marzo 2000, n. 24

Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 17 marzo 2000

Art. 5
- Organizzazione e personale
1. Al fine di assicurare la unitarietà delle attività di gestione della Tenuta nonchè la loro specificità, anche in rapporto alle ordinarie competenze dell’Ente Parco, quest’ultimo istituisce per la gestione della Tenuta una apposita struttura organizzativa; la pianta organica dell’Ente Parco è conseguentemente adeguata ai sensi dell’ articolo 25 della l.r. 24/1994.
3. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge la Regione assegna funzionalmente all’Ente Parco il personale dipendente dal Segretariato della Presidenza della Repubblica in posizione di comando presso la Regione ai sensi dell’Sito esternoart. 3 della legge 87/1999 .
4. Alla integrazione ed alla eventuale sostituzione del personale di cui al comma 3, in caso di pensionamento o cessazione per altra causa, provvede l’Ente Parco secondo le modalità previste dal proprio ordinamento e garantendo comunque, tramite apposite iniziative di formazione, la necessaria professionalità.
5. Gli oneri relativi relativi al personale di cui al comma 2 e 4 fanno carico ai finanziamenti di cui all’articolo 6.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 73.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 74.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 76.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 77.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 77.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 132.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 133.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 69 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.