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Legge regionale 17 marzo 2000, n. 24

Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 17 marzo 2000

Titolo III
- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 10
- Rapporti contrattuali e concessori incorso
1. Rimangono valide le concessioni e sub-concessioni già stipulate dalla Regione fino alla scadenza prevista, senza modifica delle condizioni stabilite.
2. L’Ente Parco subentra in tutti i contratti stipulati dalla Regione la quale si impegna a procedere alla notificazione ai contraenti ceduti. Salvo rinnovo, la cessione ha effetto fino alla scadenza di ogni singolo contratto.
Art. 11
- Norma finanziaria
1. Fino alla data di sottoscrizione della convenzione di cui all’articolo 8, agli oneri per la gestione della Tenuta si fa fronte, con le procedure previste alla legge regionale 29 aprile 1996, n. 31, mediante lo stanziamento iscritto ai capitoli 44300 e 44302 del bilancio di previsione dell’esercizio 2000.
2. Agli oneri per la gestione della Tenuta decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui all’articolo 8, per l’anno 2000 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione al cap. 44301 nonché con le residue disponibilità iscritte ai capp. 44300 e 44302 a seguito della presentazione del rendiconto della gestione commissariale ex l.r. 31/1996.
3. Agli oneri di spesa derivanti dall’applicazione del comma 7 dell’articolo 9 si provvede con stanziamento iscritto al cap. 00720 del bilancio di previsione dell’anno 2000.
4. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 12
- Decorrenza della delega
1. La delega delle funzioni all’Ente Parco disposta dalla presente legge è operativa successivamente alla sottoscrizione della convenzione di cui all’articolo 8, alla data stabilita nella convenzione medesima.
2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 29 aprile 1996, n. 31 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore).
Art. 13
- Abrogazioni
1. Dalla data di decorrenza della delega di funzioni all’Ente Parco, stabilita ai sensi dell’articolo 12, è abrogata la legge regionale 29.4.1996 n. 31 "Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore".
2. Dalla medesima data è altresì abrogato l’ art. 19 della legge regionale 16 marzo 1994 n. 24 e successive modificazioni "Istituzioni degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli: Soppressione dei relativi consorzi."La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto e dell’Sito esternoart. 127 della Costituzione , entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 73.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 74.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 76.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 77.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 77.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 132.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 133.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 69 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.