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Legge regionale 17 marzo 2000, n. 24

Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 17 marzo 2000

Titolo I
- DELEGA DELLE FUNZIONI ALL’ENTE PARCO MIGLIARINO, SAN ROSSORE E MASSACIUCCOLI E RELATIVA DISCIPLINA
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina l’amministrazione e le modalità di gestione della Tenuta di San Rossore, di seguito denominata Tenuta, in tutti i beni immobili che la compongono e loro pertinenze, trasferita in proprietà alla Regione Toscana con Sito esternolegge 8 aprile 1999 n. 87 .
2. La presente legge detta inoltre disposizioni per il funzionamento del Comitato di Presidenza istituto dall’Sito esternoart. 2 della legge 8 aprile 1999, n. 87 .
Art. 2
- Delega delle funzioni
1. Le funzioni amministrative di competenza regionale attinenti la gestione della Tenuta sono delegate all’ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli di seguito denominato Ente parco che attua opportune modalità di collaborazione con l’ente Terre regionali toscane di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000), nelle aree della Tenuta destinate alla produzione agricola e all’allevamento zootecnico, nonché per l’esercizio delle attività di produzione silvicolturale, di gestione del parco stalloni regionale e di valorizzazione e promozione del territorio, nel rispetto delle reciproche finalità istitutive. (1)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 73.

2. Sono comprese nella gestione della Tenuta ai fini della delega di cui al comma 1:
a) l’amministrazione dei beni costituenti la Tenuta, in particolare le attività di gestione corrente, manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e l’esercizio delle attività economiche agricole e forestali;
b) la utilizzazione dei beni medesimi secondo le finalità di cui all’articolo 4 anche tramite la loro messa a disposizione a favore di enti locali e altri soggetti pubblici e privati tramite convenzioni e concessioni amministrative;
c) la tutela della integrità ambientale dell’intero complesso patrimoniale e dei singoli beni tramite l’attività di vigilanza sul territorio e gli interventi di recupero e migliorativi finalizzati a tale scopo;
d) le iniziative utili alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, faunistico ed immobiliare della Tenuta.
Art. 3
- Competenze della Regione
1. Resta in titolarità della Giunta regionale, nell’ambito delle competenze statutarie in materia di demanio e patrimonio, la funzione di vigilanza sulla attività di gestione della Tenuta da parte dell’Ente Parco.
2. In particolare la Giunta regionale verifica che la programmazione della attività e delle risorse inerenti la Tenuta rispetti gli indirizzi e le finalità di cui all’ art. 4 e definisce, nell’ambito della convenzione di cui all’ art. 8 , i criteri generali della gestione della Tenuta medesima; può altresì dettare ulteriori indirizzi e priorità, anche in considerazione dei criteri di gestione del restante patrimonio regionale.
3. La Giunta regionale, ove rilevi inadempienze dell’Ente Parco in rapporto a quanto previsto dalla presente legge o dalla convenzione di cui all’ art. 8 o comunque rilevi comportamenti anche omissivi che possono pregiudicare la corretta gestione della Tenuta ovvero l’utilizzazione delle risorse regionali finalizzate alla gestione medesima, contesta l’inadempienza o il comportamento all’Ente Parco diffidandolo ad adottare gli opportuni provvedimenti entro un termine stabilito.
4. Ove l’Ente Parco non adempia, la Giunta regionale procede ai sensi dell’ articolo 24 della l.r. 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli: Soppressione dei relativi consorzi" e successive modificazioni.
5. Restano ferme le funzioni del Consiglio regionale come disciplinate dalla l.r. n. 24/1994.
6. La Giunta regionale invia ogni anno entro il mese di marzo una relazione sula gestione della Tenuta al Consiglio regionale; la relazione è portata a conoscenza anche del Comitato di cui all’ art. 9 .
Art. 4
- Indirizzi e finalità
1. Nell’ambito delle più ampie finalità previste dalla Sito esternolegge n. 87/99 l’Ente Parco, nell’esercizio delle funzioni delegate, persegue in particolare la salvaguardia dell’ambiente, la valorizzazione delle attività economiche inerenti la Tenuta, il mantenimento dei presidi istituzionali già presenti all’interno della Tenuta medesima, nonché scopi didattici educativi e sociali con particolare riferimento all’educazione ed alla formazione ambientale.
2. A tal fine le attività economiche, che devono essere comunque compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia ambientale, sono esercitate dall’Ente Parco in forma diretta ovvero tramite concessione amministrativa a soggetti imprenditoriali pubblici e privati in modo da assicurare la massima economicità della complessiva gestione finanziaria della Tenuta. L’esercizio delle attività economiche è altresì finalizzato alla valorizzazione della Tenuta sotto il profilo turistico e culturale ferma restando la fruibilità da parte della collettività.
3. La utilizzazione della Villa del Gombo, individuata dalla Giunta regionale come sede di rappresentanza della Regione, è prioritariamente finalizzata ad assolvere tale specifica funzione: a tale fine le relative modalità di gestione sono definite nella convenzione prevista dall’ art. 8 .
Art. 5
- Organizzazione e personale
1. Al fine di assicurare la unitarietà delle attività di gestione della Tenuta nonchè la loro specificità, anche in rapporto alle ordinarie competenze dell’Ente Parco, quest’ultimo istituisce per la gestione della Tenuta una apposita struttura organizzativa; la pianta organica dell’Ente Parco è conseguentemente adeguata ai sensi dell’ articolo 25 della l.r. 24/1994.
3. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge la Regione assegna funzionalmente all’Ente Parco il personale dipendente dal Segretariato della Presidenza della Repubblica in posizione di comando presso la Regione ai sensi dell’Sito esternoart. 3 della legge 87/1999 .
4. Alla integrazione ed alla eventuale sostituzione del personale di cui al comma 3, in caso di pensionamento o cessazione per altra causa, provvede l’Ente Parco secondo le modalità previste dal proprio ordinamento e garantendo comunque, tramite apposite iniziative di formazione, la necessaria professionalità.
5. Gli oneri relativi relativi al personale di cui al comma 2 e 4 fanno carico ai finanziamenti di cui all’articolo 6.
Art. 6
- Finanziamento per l’esercizio delle attività delegate (7)

Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 132.

1. La Regione trasferisce annualmente all’ente parco i fondi per l’esercizio delle attività delegate ai sensi della presente legge e destinati, in via esclusiva, alle attività di gestione della Tenuta, determinando distintamente la quota finalizzata alle spese per la gestione corrente e per la manutenzione ordinaria e quella finalizzata ad interventi di manutenzione straordinaria e di investimento sul patrimonio della Tenuta stessa, a progetti di risanamento ambientale, a progetti di valorizzazione economica, ricreativo-culturale, di particolare interesse naturalistico.
2. Le distinte quote di cui al comma 1, sono individuate sulla base di un programma di utilizzazione delle risorse, di seguito definito PUR, predisposto dall’ente parco, ai sensi del successivo articolo 7.
3. Concorrono altresì al finanziamento delle funzioni delegate:
a) le risorse derivanti dalle attività di gestione della Tenuta, nella loro interezza
b) le eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dall’ente parco, dalla Regione, dall’ente Terre regionali toscane di cui alla l.r. 80/2012, da altri soggetti pubblici o di soggetti privati, ai sensi di legge, ivi compresi finanziamenti comunitari, e destinate alla realizzazione specifiche attività e di progetti volti alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione della Tenuta, nel rispetto degli indirizzi e delle finalità di cui all’articolo 4.
4. Il budget economico (10)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 69.

predisposto dall'ente parco ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), riporta in specifiche sezioni dei documenti allegati le previsioni dei ricavi e dei costi di esercizio connessi alla gestione della Tenuta e la previsione degli investimenti sui beni della Tenuta stessa, indicando le corrispondenti fonti di finanziamento e evidenziandone le coerenze con il PUR. Il bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 30/2015 riporta, in specifiche sezioni, i ricavi ed i costi effettivi connessi alla gestione della Tenuta e illustra l'andamento economico, patrimoniale e finanziario della stessa gestione, compreso lo stato di realizzazione degli investimenti, in coerenza con i PUR pregressi. (9)

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 22.

5. Le giacenze di cassa finalizzate alla gestione della Tenuta, compresi i trasferimenti regionali, o derivanti dalla stessa attività di gestione, sono allocate in un conto corrente distinto da quello inerente le restanti attività dell’ente parco, e sono destinate esclusivamente al finanziamento della Tenuta.
Art. 7
- Programma di utilizzazione delle risorse “PUR” (8)

Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 133.

1. La Giunta regionale con il documento di indirizzo annuale di cui all’articolo 44, comma 2, della l.r 30/2015, detta al parco le direttive per la predisposizione del programma di utilizzazione delle risorse (PUR) ed indica le risorse di cui all’articolo 6, comma 1, disponibili per l’esercizio delle attività delegate.
2. L’ente parco, predispone il PUR in conformità alle direttive di cui al comma 1, come specifica sezione del programma triennale (11)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70.

delle attività di cui all’articolo 36 della l.r. 30/2015 e lo trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre (12)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70.

di ogni anno, unitamente al budget economico (12)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70.

di cui all’articolo 35 della medesima legge, evidenziando la coerenza tra i due atti.
3. La Giunta regionale verifica il PUR circa il rispetto degli indirizzi e finalità di cui al comma 1 ed all’articolo 4, del disciplinare di cui all'articolo 8 e degli ulteriori indirizzi e priorità di cui all’articolo 3, comma 2. A tale fine può formulare osservazioni, chiedere chiarimenti e integrazioni e proporre modifiche, assegnando all’ente parco il termine per provvedere. L’ente parco fornisce i chiarimenti e le integrazioni e si esprime sulle osservazioni e le proposte di modifica.
4. La Giunta regionale approva nella medesima seduta, con deliberazione, il programma triennale (11)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70.

delle attività e la sezione relativa al PUR e, di seguito, il budget economico (12)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70.

.
5. I contenuti del PUR sono dettagliati nella convenzione di cui all’articolo 8.
Art. 8
1. La Giunta regionale, l’Ente parco e l’ente Terre regionali toscane stipulano entro il 30 giugno di ogni anno una convenzione contenente il disciplinare della gestione della Tenuta, anche al fine di garantire opportune forme di collaborazione tra l’Ente parco e l’ente Terre regionali toscane per le aree della Tenuta di San Rossore destinate alla produzione agricola e all’allevamento zootecnico, nonché per l’esercizio delle attività di produzione silvicolturale, di gestione del parco stalloni regionale e di valorizzazione e promozione del territorio, nel rispetto delle reciproche finalità istitutive.
2. Nel disciplinare sono definiti i criteri generali di gestione della Tenuta, in particolare per quanto attiene il rilascio delle concessioni e le relative clausole contrattuali, il piano di destinazione d’uso degli immobili, la relativa fruizione da parte dei soggetti residenti o comunque esercenti la propria attività all’interno della Tenuta; nel disciplinare sono altresì definiti le modalità per l’utilizzo condiviso dei beni mobili e immobili tra l’Ente parco e l’ente Terre regionali toscane per l’espletamento delle attività previste al comma 1, e le modalità relative ai flussi ai flussi informativi con la Giunta regionale.
3. Nella convenzione di cui al comma 1, sono altresì disciplinate le modalità di utilizzazione della villa del Gombo.
4. Ai fini di dotare l’Ente parco di un adeguato supporto tecnico per la progettazione e realizzazione degli interventi sugli immobili afferenti la Tenuta, nella convenzione possono essere determinate anche forme di collaborazione tra l’Ente parco, l’ente Terre regionali toscane e gli uffici regionali.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 73.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 74.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 76.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 77.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 77.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 132.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 133.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 69 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 70 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.