Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
INDICE
Art. 2 - Competenze della Regione
Art. 3 - Competenze del Presidente della Giunta regionale
Art. 4 - Competenze del Comune
Art. 5 - Regolamenti comunali
Art. 6 - Vigilanza sanitaria e personale incaricato delle attività ispettive
Art. 7 - Competenze delle Aziende UUSSLL
Art. 8 - Norme per lo svolgimento della vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari
Art. 9 - Utenza pubblica dei servizi delle Aziende UUSSLL
Art. 10 - Accertamenti ed indagini delle Aziende UUSSLL a favore dei privati
Art. 11 - Soppressione di organi collegiali sanitari
Art. 12 - Figure tecniche negli organi collegiali sanitari non soppressi
Art. 13 - Competenze della Regione
Art. 14 - Competenze del comune
Art. 15 - Competenze delle Aziende sanitarie
Art. 16 - Formazione e revisione della pianta organica, istituzione di dispensari e di farmacie succursali. Procedure
Art. 17 -Proiezioni delle sedi farmaceutiche
Art. 17 bis- Apertura di farmacie nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradale
Art. 17 ter- Dispensari farmaceutici
Art. 18 - Procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti, di nuova istituzione e di farmacie succursali riservate all’esercizio privato.
Art. 18 bis -Composizione e nomina della commissione giudicatrice
Art. 19 - Conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all’esercizio pubblico. Procedura
Art. 20 - Assegnazione sedi decentrate. Procedura
Art. 21 - Apertura farmacie di nuova istituzione o trasferite per decentramento
Art. 22 - Indennità per lo svolgimento dei concorsi
Art. 23 - Vigilanza nel settore farmaceutico
Art. 23 bis- Vigilanza sugli esercizi commerciali che vendono farmaci al pubblico
Art. 24 - Commissione di cui all’art. 110 del RD 1265/1934 per l’indennità di avviamento
Art. 25 -Disciplina dei orari, turni e ferie delle farmacie e delle proiezioni
Art. 26 - Orario di apertura delle farmacie
Art. 26 bis - Orario di apertura dei dispensari stagionali, delle proiezioni e delle farmacie di cui all'articolo 17 bis
Art. 27 - Guardia farmaceutica: modalità di espletamento
Art. 28 -Turni e bacino di utenza del servizio di guardia farmaceutica
Art. 29 - Servizio di guardia farmaceutica diurna feriale, festiva e festiva infrasettimanale
Art. 30 - Servizio di guardia farmaceutica notturna
Art. 31 - Servizio di guardia delle farmacie rurali
Art. 32 -Chiusura infrasettimanale delle farmacie
Art. 33 - Farmacie a servizio continuativo
Art. 34 - Situazioni di emergenza: apertura farmacie
Art. 35 - Ferie
Art. 36 - Obblighi particolari
Art. 37 - Sanzioni amministrative e disciplinari
Art. 38 - Farmacie di nuova istituzione. Domanda per indennità o contributo
Art. 39 - Farmacie trasferite di titolarità. Domanda per indennità o contributo
Art. 40 - Gestione dispensari. Contributo
Art. 41 - Competenze delle Aziende UUSSLL
Art. 42 - Rapporti tra Aziende UUSSLL e Regione
CAPO V- Modalità di convenzionamento per l'elaborazione dei dati delle prescrizioni farmaceutiche ai fini del controllo della relativa spesa
Art. 43 - Competenze della Regione
Art. 44 - Ambito di applicazione
Art. 45 - Definizione di ossigenoterapia a lungo termine
Art. 46 - Destinatari e modalità del trattamento
Art. 47 - Modalità di erogazione
Art. 48 - Definizione
Art. 49 - Adempimenti delle farmacie
Art. 50 - Caratteristiche dei locali
Art. 51 - Caratteristiche delle apparecchiature
Art. 52 - Obblighi del farmacista
Art. 53 - Adempimento dell’Azienda unità sanitaria locale
Art. 54 - Sanzioni
Art. 54 bis - Disposizione transitoria per l’apertura delle farmacie prelate dai comuni
Art. 55 - Abrogazioni
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.