Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 7
- Competenze delle Aziende UUSSLL
1. Salve le diverse disposizioni espressamente previste dalla normativa statale e regionale, spettano alle Aziende UUSSLL tutte le attività in materia di igiene e sanità pubblica, igiene degli alimenti, sanità pubblica veterinaria, medicina legale e igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché le attività istruttorie, di vigilanza e di controllo previste per lo svolgimento delle competenze del Sindaco ai sensi dell’ art. 4 e della Regione ai sensi degli artt. 2 e 3.
1 bis. Le Aziende UUSSLL, con riferimento ai procedimenti ed alle competenze di cui all’articolo 9 del regolamento 2017/625/UE e dell’articolo 2 del d.lgs. 27/2021 , fatte salve le specifiche competenze del Ministero della salute e di altre autorità statali e limitatamente alla loro funzione di autorità competente designata per i propri controlli ufficiali, procedono all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento 2017/625/UE. Sono fatte salve le competenze del Presidente della Giunta regionale, della Giunta regionale e dei comuni previsti dalla presente legge.(50)
1 ter. L’azienda USL può provvedere d’ufficio all’esecuzione delle prescrizioni e degli ordini di cui al comma 1 bis, a spese dei destinatari, qualora gli stessi siano inadempienti.
2. Le attività indicate al comma 1 bis, (56) sono esercitate attraverso le strutture organizzative dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende UUSSLL in relazione alle rispettive competenze, secondo modalità organizzative previste dagli atti aziendali delle Aziende stesse e definite nel livello di assistenza "Prevenzione collettiva" del Piano sanitario regionale predisposto ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
2 bis. Il direttore generale dell'Azienda USL è tenuto a segnalare al Sindaco la presenza di fattori di rischio che possano investire la competenza del medesimo quale autorità sanitaria locale, con particolare riferimento alle aziende che ricadono nel campo di applicazione della legge regionale 20 marzo 2000, n. 30 (Nuove norme in materia di attività a rischio di incendi rilevanti) e della disciplina relativa alle lavorazioni insalubri di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modificazioni.(4)
2 ter. I dirigenti delle strutture operative competenti ove ricorrano i presupposti per la predisposizione di trattamenti sanitari obbligatori e per l'emanazione di ordinanze aventi carattere contingibile e urgente informano direttamente il Sindaco.(4)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.