Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 2
- Competenze della Regione
1. La Regione esercita compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica nelle materie di cui al presente titolo, fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla presente legge e da norme statali. Inoltre, limitatamente alla propria funzione di autorità competente, tali compiti sono svolti per i procedimenti e le competenze di cui agli articoli 1 e 9 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, come recepito dall’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento “UE” 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019 ),. A tal fine le Aziende unità sanitarie locali, di seguito denominate “Aziende UUSSLL”, i laboratori di sanità pubblica e i dipartimenti provinciali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della toscana (ARPAT) sono tenuti a fornire i dati epidemiologici, organizzativi e di attività espressamente richiesti. (69)
2. Le competenti strutture afferenti alla direzione regionale competente in materia sanitaria della Regione provvedono al rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l’apertura e l’esercizio degli stabilimenti termali di cui all’articolo 47 septies della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) e dell’accreditamento ai sensi dell’articolo 47 duodecies della medesima l.r. 38/2004 . (70)
4. Per l’espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione si avvale delle strutture organizzative delle Aziende UUSSLL e, ove necessario, dei dipartimenti provinciali dell’ ARPAT ai sensi dell ’art. 7.
5. In materia di inquinamento ambientale, la Giunta regionale può impartire direttive ai Comuni ed alle Aziende UUSSLL tenuto conto degli obiettivi indicati dalla conferenza regionale dell’ ARPAT.
6. La Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle strutture veterinarie private di cui all’ art. 4 , comma 1, nonché le modalità di presentazione della domanda e la relativa documentazione da allegare per il rilascio e la revisione dei patentini di cui all’ art. 4 comma 2, ed il relativo modello regionale di patentino. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 4 , commi 1 e 2, la Giunta regionale per uniformare le modalità nell'applicazione dei regolamenti comunali in materia delibera, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali, indirizzi generali nel rispetto dell'autonomia regolamentare e organizzativa dei comuni. (2)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.