Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
TITOLO III
- Disposizioni finali
Art. 55
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) l.r. 19 novembre 1976, n. 73 "Incentivazione per l’apertura e la gestione di farmacie rurali particolarmente disagiate";
b) l.r. 17 ottobre 1983, n. 69 "Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie ai sensi dell’art. 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ", come modificata dalle leggi regionali 27 ottobre 1989, n. 69, 10 marzo 1995, n. 27 e 3 settembre 1996, n. 74;
c) l.r. 11 dicembre 1992, n. 54 "Norme concernenti il decentramento delle farmacie";
d) l.r. 6 settembre 1993, n. 65 "Disposizioni regionali intese ad assicurare l’uniformità dei rapporti economici con le farmacie";
e) l.r. 23 maggio 1994, n. 40 "Modalità di convenzionamento per l’elaborazione dei dati delle prescrizioni farmaceutiche ai fini del controllo della relativa spesa";
f) l.r. 1 giugno 1994, n. 42 "Disciplina sull’ossigenoterapia domiciliare" come modificata dalla legge regionale 30 novembre 1995, n. 102 ;
g) l.r. 3 febbraio 1995, n. 20 "Ulteriori disposizioni tese ad assicurare l’uniformità dei rapporti economici con le farmacie. Modificazioni alla LR 21 dicembre 1989, n. 86";
h) l.r. 18 aprile 1995, n. 67 "Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie e dei dispensari";
i) l.r. 15 marzo 1996, n. 19 "Rilevazione e controllo delle prescrizioni farmaceutiche".
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.