Menù di navigazione

Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16

Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000

TITOLO I
- Igiene pubblica e della nutrizione, veterinaria e sicurezza alimentare, medicina legale (68)

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 44.

Art. 2
- Competenze della Regione
1. La Regione esercita compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica nelle materie di cui al presente titolo, fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla presente legge e da norme statali. Inoltre, limitatamente alla propria funzione di autorità competente, tali compiti sono svolti per i procedimenti e le competenze di cui agli articoli 1 e 9 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, come recepito dall’Sito esternoarticolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento “UE” 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) Sito esternodella legge 4 ottobre 2019 ),. A tal fine le Aziende unità sanitarie locali, di seguito denominate “Aziende UUSSLL”, i laboratori di sanità pubblica e i dipartimenti provinciali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della toscana (ARPAT) sono tenuti a fornire i dati epidemiologici, organizzativi e di attività espressamente richiesti. (69)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

2. Le competenti strutture afferenti alla direzione regionale competente in materia sanitaria della Regione provvedono al rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l’apertura e l’esercizio degli stabilimenti termali di cui all’articolo 47 septies della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) e dell’accreditamento ai sensi dell’articolo 47 duodecies della medesima l.r. 38/2004 . (70)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

4. Per l’espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione si avvale delle strutture organizzative delle Aziende UUSSLL e, ove necessario, dei dipartimenti provinciali dell’ ARPAT ai sensi dell ’art. 7.
5. In materia di inquinamento ambientale, la Giunta regionale può impartire direttive ai Comuni ed alle Aziende UUSSLL tenuto conto degli obiettivi indicati dalla conferenza regionale dell’ ARPAT.
6. La Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle strutture veterinarie private di cui all’ art. 4 , comma 1, nonché le modalità di presentazione della domanda e la relativa documentazione da allegare per il rilascio e la revisione dei patentini di cui all’ art. 4 comma 2, ed il relativo modello regionale di patentino. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 4 , commi 1 e 2, la Giunta regionale per uniformare le modalità nell'applicazione dei regolamenti comunali in materia delibera, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali, indirizzi generali nel rispetto dell'autonomia regolamentare e organizzativa dei comuni. (2)

Frase aggiunta con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.1.

Art. 3
- Competenze del Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dei competenti uffici e acquisito ogni elemento di informazione da parte dell’Azienda USL atto a valutarne la sussistenza dei presupposti, emette ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, di cui all’Sito esternoart. 32, comma 3, della l. 833/1978 , con efficacia sull’intero territorio regionale o su parte di esso comprendente più Comuni.
2. I Sindaci provvedono all’esecuzione delle ordinanze di cui al comma 1. Nei casi di inadempienza, il Presidente della Giunta regionale provvede con poteri sostitutivi.
Art. 4
1. Il comune adotta i provvedimenti di autorizzazione o concessione in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e igiene degli alimenti, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall’articolo 2. Il comune inoltre adotta i provvedimenti di riconoscimento e riceve le dichiarazioni di inizio di attività ai fini della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Il comune dispone la revoca del provvedimento di riconoscimento o la chiusura definitiva dello stabilimento nel caso di mancato rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria. (48)

Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 18.

1 bis. Il comune può delegare le funzioni di cui al comma 1 alle aziende USL oppure avvalersi degli uffici delle stesse. (49)

Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 18.

2. Il Comune provvede al rilascio e alla revisione delle patenti di abilitazione all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici), anche sulla base dei pareti e delle proposte dell'Azienda USL.
3. Il Comune, per le finalità di cui al commi 1 e 2, disciplina i propri rapporti con l'Azienda USL secondo protocolli organizzativi definiti con il dipartimento di prevenzione della stessa Azienda USL.
4. Il Comune per i provvedimenti di cui agli articoli 27 e 29 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) acquisisce il parere obbligatorio della Commissione regionale per la prevenzione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui alla legge regionale 28 aprile 1977, n. 27 (Istituzione della Commissione regionale per la prevenzione contro i rischi da radiazioni ionizzanti).
5. Il Comune può richiedere ed acquisire dal responsabile del dipartimento provinciale ARPAT competente pareri e proposte per garantire l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo. Il Sindaco ha altresì la facoltà di avvalersi delle strutture organizzative del dipartimento di prevenzione e dell' ARPAT per l'acquisizione di informazioni o pareri che ritenga necessari per l'esercizio delle proprie funzioni di autorità sanitaria locale a salvaguardia dell'interesse della comunità.
6. Il Sindaco, il direttore generale dell'Azienda USL e il responsabile del competente dipartimento provinciale ARPAT concordano modalità di coordinamento per l'adozione dei provvedimenti di competenza comunale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'articolo 8, comma 3 e dell'articolo 48, commi 4 e 5, Sito esternodel Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), e per l'adozione di ogni altro provvedimento relativo all'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro che possa determinare ricadute sulle funzioni in materia di sanità pubblica e di tutela ambientale.
Art. 5
- Regolamenti comunali
1. Il Sindaco acquisisce obbligatoriamente il parere dell’Azienda USL per l’adozione e la modificazione dei regolamenti comunali di rilevanza igienico-sanitaria ed ambientale, del regolamento edilizio e di polizia mortuaria, nonché di quelli previsti dalla Sito esternolegge 26 ottobre 1995, n. 447 ,dal Sito esternodecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dal Sito esternodecreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può emanare apposite direttive ai Comuni anche in forma di regolamenti tipo.
Art. 6
- Vigilanza sanitaria e personale incaricato delle attività ispettive
1. Le attività amministrative, di ispezione, vigilanza e controllo in materia di igiene e sanità pubblica e di veterinaria sono programmate, indirizzate e verificate dalla Azienda USL e si svolgono in base a programmi di intervento predisposti per l’intero territorio dell’Azienda USL o per singole zone.
2. L’Azienda USL rilascia apposita tessera di riconoscimento al personale che esplica le attività di ispezione, vigilanza e controllo di cui al comma 1.
Art. 7
- Competenze delle Aziende UUSSLL
1. Salve le diverse disposizioni espressamente previste dalla normativa statale e regionale, spettano alle Aziende UUSSLL tutte le attività in materia di igiene e sanità pubblica, igiene degli alimenti, sanità pubblica veterinaria, medicina legale e igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché le attività istruttorie, di vigilanza e di controllo previste per lo svolgimento delle competenze del Sindaco ai sensi dell’ art. 4 e della Regione ai sensi degli artt. 2 e 3.
1 bis. Le Aziende UUSSLL, con riferimento ai procedimenti ed alle competenze di cui all’articolo 9 del regolamento 2017/625/UE e dell’Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 27/2021 , fatte salve le specifiche competenze del Ministero della salute e di altre autorità statali e limitatamente alla loro funzione di autorità competente designata per i propri controlli ufficiali, procedono all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento 2017/625/UE. Sono fatte salve le competenze del Presidente della Giunta regionale, della Giunta regionale e dei comuni previsti dalla presente legge.(50)

Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 46.

1 ter. L’azienda USL può provvedere d’ufficio all’esecuzione delle prescrizioni e degli ordini di cui al comma 1 bis, a spese dei destinatari, qualora gli stessi siano inadempienti.
2. Le attività indicate al comma 1 bis, (56)

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65, art. 1.

sono esercitate attraverso le strutture organizzative dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende UUSSLL in relazione alle rispettive competenze, secondo modalità organizzative previste dagli atti aziendali delle Aziende stesse e definite nel livello di assistenza "Prevenzione collettiva" del Piano sanitario regionale predisposto ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
2 bis. Il direttore generale dell'Azienda USL è tenuto a segnalare al Sindaco la presenza di fattori di rischio che possano investire la competenza del medesimo quale autorità sanitaria locale, con particolare riferimento alle aziende che ricadono nel campo di applicazione della legge regionale 20 marzo 2000, n. 30 (Nuove norme in materia di attività a rischio di incendi rilevanti) e della disciplina relativa alle lavorazioni insalubri di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modificazioni.(4)

Comma aggiunto con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.3.

2 ter. I dirigenti delle strutture operative competenti ove ricorrano i presupposti per la predisposizione di trattamenti sanitari obbligatori e per l'emanazione di ordinanze aventi carattere contingibile e urgente informano direttamente il Sindaco.(4)

Comma aggiunto con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.3.

Art. 8
- Norme per lo svolgimento della vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari
1. L’attività di vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari di cui al precedente articolo è disposta dal direttore generale dell’Azienda USL dove ha sede lo stabilimento carcerario a norma e con le modalità dell’art. 11, comma 10, e dell’Sito esternoart. 67, comma 1, lettera f), della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) ed ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 .
2. Sulle visite compiute e sugli eventuali provvedimenti da adottare, il direttore generale informa la direzione dell’Istituto e il giudice di sorveglianza nonché il Presidente della Giunta regionale ed il Sindaco del Comune dove l’istituto ha sede.
3. Il Presidente della Giunta regionale informa i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia.
Art. 9
- Utenza pubblica dei servizi delle Aziende UUSSLL
1. Salvo quanto previsto agli artt. 2, 3 e 4 e fatte salve le norme vigenti, gli enti pubblici, per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, possono avvalersi delle strutture organizzative delle Aziende UUSSLL previa stipula di apposite convenzioni.
Art. 10
- Accertamenti ed indagini delle Aziende UUSSLL a favore dei privati
1. Gli accertamenti e le indagini a favore di privati sono svolte dalle strutture organizzative delle Aziende uu.ss.ll assicurando in via prioritaria i livelli di assistenza definiti dal Piano sanitario regionale in base al tariffario determinato e aggiornato, ordinariamente ogni tre anni, dalla Giunta regionale, sulla base di una valutazione di tipo tecnico-economico effettuata dal comitato tecnico di cui all’articolo 67, comma 7 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). (67)

Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 83, art. 1.

Art. 11
- Soppressione di organi collegiali sanitari
1. Le Aziende UUSSLL continuano a svolgere le funzioni dei seguenti organi già soppressi:
a) il consiglio provinciale di sanità, di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 257 ;
b) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di ricezione e sugli analoghi istituti che provvedono alla assistenza agli illegittimi, prevista dall’art. 17 del regio decreto Sito esternolegge 8 maggio 1927 n. 798 ;
c) la commissione di cui all’Sito esternoart. 8 della l. 475/1968 .
2. Le competenze degli organi soppressi sono trasferite alle Aziende UUSSLL.
Art. 12
- Figure tecniche negli organi collegiali sanitari non soppressi
1. Nelle commissioni, comitati e collegi non soppressi dalla presente legge e non regolati dalla legge regionale 19 aprile 1982 n. 33 e successive modificazioni, a norma delle previgenti leggi statali, la presenza, quale membro di diritto, del medico provinciale, del veterinario provinciale, dell’ufficiale sanitario e del veterinario comunale, è rispettivamente sostituita, su indicazione del direttore generale dell’Azienda USL, da medici e veterinari delle strutture organizzative del dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL.
2. Le figure di esperto in chimica del soppresso consiglio provinciale di sanità, membro della commissione tecnica di cui all’art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927 n. 147 e successive modificazioni e del capo della sezione chimica del laboratorio provinciale o comunale di vigilanza igienica, quale membro della commissione esaminatrice prevista dall’art. 32 del RD 147/1927, sono sostituite da un chimico designato dal direttore generale dell’ ARPAT.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi B.U. 17 aprile 2000, n. 17, Errata Corrige.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Frase aggiunta con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 19 novembre 2001, n.,58 , art.6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 novembre 2001, n.58 , art.20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

V. B.U. 30 aprile 2004, n. 17, Avviso di Rettifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 novembre 2011, n. 65 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato conl.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 83 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 56.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.