Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 53
- Adempimento dell’Azienda unità sanitaria locale
1. L’Azienda USL competente per territorio effettua la vigilanza in ordine al rispetto degli prescrizioni contenute agli artt. 50 e 51.
2. Nei casi di inosservanza, l’Azienda USL, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, propone le sanzioni amministrative prevista all’art. 54 e prescrive un termine entro il quale la farmacia deve provvedere alla regolarizzazione di quanto rilevato. L’Azienda dispone il sequestro dell’apparecchiatura eventualmente installata qualora la farmacia non adempia entro detto termine.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.