Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 47
- Modalità di erogazione
1. La prescrizione di ossigenoterapia a lungo termine è a carico del servizio sanitario esclusivamente in base alle modalità di cui alla presente legge.
2. Per i fini di cui art. 44 e allo scopo di assicurare la fornitura delle bombole di ossigeno direttamente al domicilio dei pazienti in conformità a quanto disposto dall’art. 14, comma 5, del DLgs 538/1992 , le Aziende UUSSLL sono autorizzate a stipulare contratti con le ditte fornitrici aventi i requisiti di legge, previa gara da effettuarsi in base alla vigente normativa e introducendo clausole che consentano la verifica della quantità di ossigeno effettivamente consumata.
3. Le Aziende UUSSLL provvedono agli ordinativi di fornitura sulla base delle richieste pervenute dalle strutture operative abilitate di cui all’ art. 46 , comma 3.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.