Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 36
- Obblighi particolari
1. È fatto obbligo a tutti i farmacisti di indossare un camice bianco e di portare sullo stesso, in modo ben visibile, il distintivo nazionale adottato dalla Federazione dell’Ordine dei Farmacisti Italiani (FOFI).
2. La dispensazione dei medicinali è effettuata esclusivamente dai farmacisti.
3. Il personale non laureato in servizio nelle farmacie indossa un camice di colore diverso da quello dei farmacisti.
4. All’esterno dei locali di ciascuna farmacia e dispensario farmaceutico è esposto un cartello, o altro idoneo mezzo, recante in modo chiaro e ben visibile l’orario di apertura ed i turni di servizio, con l’indicazione di tutte le farmacie di turno ed evidenziando tra esse le farmacie sempre aperte.
5. All’esterno dei locali di ciascuna farmacia è affissa una croce verde luminosa nel rispetto delle norme comunali in materia. Tale insegna rimane accesa durante il servizio serale e notturno comunque effettuato.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.