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Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2000

Art. 4
1. Sono esercitate dalla Regione (9)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 64.

le funzioni amministrative concernenti le potestà sanzionatorie relative a:
a) infrazioni amministrative ascrivibili in via solidale all'ente competente all'applicazione delle sanzioni secondo i principi di cui all'articolo 2;
b) infrazioni amministrative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, nelle materie dell’igiene degli alimenti, dell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, della sicurezza dei luoghi di lavoro, della qualità delle acque destinate al consumo umano;(4)

Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 64.

b bis) infrazioni amministrative nelle materie trasferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). (10)

Lettera aggiunta con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 64.

1 bis. All’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza della Regione provvedono i dirigenti regionali cui è attribuita la relativa competenza. I dirigenti curano anche la fase di opposizione in sede giudiziaria, per la quale si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), anche tramite funzionari appositamente delegati. Resta ferma la facoltà dei dirigenti regionali di avvalersi dell’Avvocatura regionale, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale). (11)

Comma inserito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 64.

2. La Giunta regionale formula criteri ed indicazioni per l’esercizio uniforme delle funzioni di cui alla presente legge (12)

Parole soppresse con con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 64.

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Note del Redattore:

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v. B.U. 2 marzo 2001, n. 7, Errata Corrige.

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v. B.U. 28 maggio 2001, n.17, Avviso di Rettifica.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 63.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 64.

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Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 65.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 64 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.