Menù di navigazione

Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2000

Art. 10
- Ordinanza-ingiunzione
1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire all’autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Ai fini della tempestività dell’invio fa fede il timbro postale di spedizione.
2. Gli scritti difensivi erroneamente indirizzati ad un’autorità non competente sono da questa sollecitamente trasmessi all’autorità responsabile del procedimento sanzionatorio. Qualora l’errore sia dipeso dalle indicazioni contenute nel processo verbale di accertamento, lo scritto si intende validamente presentato se pervenuto all’autorità incompetente nei termini di cui al comma 1.
3. Quando non sia stato effettuato o non sia ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’ articolo 8 , l’autorità competente, ricevuto il rapporto, esamina gli eventuali scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.
4. Qualora l’autorità competente ritenga fondato l’accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese amministrative, (7)

Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 16.

postali e di notifica, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
4 bis. Le spese amministrative di cui al comma 4 sono stabilite nella misura fissa pari a euro 5,00 e sono poste a carico del soggetto che è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa. (8)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 16.

5. Nei casi in cui il reiterarsi della violazione costituisce il presupposto per l’irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, questa è applicata dall’autorità competente avuto riguardo a precedenti ordinanze emesse a carico dello stesso trasgressore.
6. Nell’ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità di pagamento, l’avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione-coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
7. L’autorità competente, nel caso in cui non ritenga fondato l'accertamento, ovvero verifichi che l’obbligazione sia estinta, nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l’applicazione delle sanzioni emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale all’organo verbalizzante ed è data comunicazione ai soggetti interessati.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 2 marzo 2001, n. 7, Errata Corrige.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 28 maggio 2001, n.17, Avviso di Rettifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 64 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 20 art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.