Legge regionale 6 aprile 2000, n. 53
Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.). (1)
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima del 17 aprile 2000
Art. 3
- Etichettatura
1. In attuazione delle norme comunitarie in materia di etichettatura e, in particolare, del Reg.( CE) n. 1139/98 del Consiglio, del 26 maggio 1998, i prodotti alimentari commercializzati nel territorio della Regione, se contenenti O.G.M. o prodotti derivati, dovranno indicare tale presenza in un’apposita etichetta da apporsi su ogni singolo prodotto.
2. A tal fine, è fatto obbligo ai gestori degli esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati dell’apposita etichetta.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.