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Legge regionale 6 aprile 2000, n. 53

Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.). (1)

Regolamento regionale 17 maggio 2001, n. 24/R.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima del 17 aprile 2000

Art. 2
- Divieto di coltivazione e di produzione
1. Per i fini di cui all’articolo 1 e per mantenere e preservare la presenza dei geni naturali, anche secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 luglio 1997, n.50 "Tutela delle risorse genetiche autoctone", la Regione Toscana vieta la coltivazione e la produzione di specie che contengono la presenza di organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 60.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.