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Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

Legge forestale della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 31 marzo 2000

Art. 82
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge o previste dal regolamento forestale, dall’autorizzazione o dal piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d’uso in deroga ai divieti di cui all’articolo 76, comma 5 e all’articolo 43;
b) pagamento di una somma minima di euro 240,00 e massima di euro 1.440,00 per:
1) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d’uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimenti di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale;
2) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d’autorizzazione o in difformità della stessa;
3) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata una conversione o sostituzione di specie di cui all’articolo 45, in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa;
3 bis) ogni unità di personale presente nel cantiere forestale privo di tesserino d’identificazione ai sensi dell’articolo 47, comma 6 quinquies; (180)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 48.

(170)

Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 63.

c) pagamento di una somma minima di euro 120,00 e massima di euro 720,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio definiti ai sensi del comma 1, lettera b) (188)

Parole soppresse con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 8.

dello stesso articolo;
d) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:
1) ogni 2.500 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformità sostanziale, ai sensi dell’articolo 47 bis, comma 3, lettera e), dalle disposizioni previste nel regolamento forestale di cui all’articolo 39, nell’autorizzazione o nel piano dei tagli o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio;
2) ogni 10.000 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati omettendo la dichiarazione preventiva, ove prescritta;
3) la mancata comunicazione o il mancato aggiornamento della comunicazione dell’impresa incaricata dei lavori ai sensi dell’articolo 47, comma 6 ter;
4) la mancata comunicazione di inizio o fine lavori ove prescritta;
5) le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi non definiti a rischio ai sensi del comma 1, lettera b) (188)

Parole soppresse con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 8.

dello stesso articolo;
6) ogni 1.000 metri quadrati o frazione minore per il mancato ripristino delle opere temporanee al termine delle operazioni connesse al taglio boschivo; (171)

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 63.

e) pagamento di una somma minima di euro 30,00 e massima di euro 180,00 per:
1) mancata apposizione del cartello di cantiere, ove prescritto;
2) ogni pianta abbattuta o danneggiata in violazione alle norme relative alle piante da rilasciare ad invecchiamento indefinito o a quelle relative alle piante isolate di cui all'articolo 55;
f) pagamento di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro 36,00 per:
1) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative all’allestimento e sgombero delle tagliate dai prodotti legnosi (172)

Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 63.

;
1 bis) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative alle sramature, sistemazione delle ramaglie e altri residui di lavorazione; (173)

Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 63.

2) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati;
3) ogni pianta o ceppaia sradicata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma;
4) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme concernenti i boschi affetti da malattia;
5) ogni capo di bestiame immesso in violazione delle norme sul pascolo ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi del comma 5, lettera c); qualora si tratti di bestiame ovino l’importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;
6) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative al taglio degli arbusti;
7) ogni pianta o ceppaia abbattuta danneggiata o potata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b), della lettera d), numero 1) e 2), della lettera e), numero 2), e della lettera f), numero 3) e 8), del presente comma; (172)

Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 63.

8) ogni 250 metri quadrati, o frazione minore, in caso di tagli boschivi eseguiti in periodo non consentito o causando danni significativi al novellame o alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dote del bosco, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi della lettera d), numero 1), del presente comma.
2. L'importo complessivo della sanzione proporzionale calcolata ai sensi del comma 1, lettera f), numeri 3) e 4), è determinato fino ad un massimo di euro 360,00 ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione.
3. L'importo complessivo della sanzione proporzionale calcolata ai sensi del comma 1, lettera f), numero 7), è determinato fino ad un massimo di euro 360,00 ogni 2500 metri quadrati, o frazione minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione.
4. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all’articolo 52, comma 2, le sanzioni previste al comma 1, sono raddoppiate.
5. Sono inoltre applicate le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 1.033,00 e massima di euro 10.330,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio, definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e nelle aree di cui al comma 1, lettera b bis), dello stesso articolo; (189)

Lettera cosi sostituita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 8.

a bis) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per:
1) l’utilizzo da parte di un’impresa anche individuale, sul cantiere forestale per ogni unità di personale non in regola con le norme sulle condizioni di rilascio del tesserino di cui all’articolo 39, comma 4, lettera a), numero 8 bis); la sanzione è raddoppiata in caso di reiterazione delle violazioni;
2) l’utilizzo di una impresa non iscritta all’elenco di cui all’articolo 38 bis nei casi previsti dall’articolo 47, comma 6 ter; la sanzione è raddoppiata in caso di reiterazione delle violazioni; (190)

Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 8.

b) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:
1) la raccolta dei prodotti secondari del bosco, esclusi i funghi epigei ed ipogei, in quantità superiore ai limiti o in difformità alle prescrizioni indicate dall’articolo 63;
2) la realizzazione di impianto d’arboricoltura da legno o il suo espianto senza la prescritta comunicazione;
3) ogni sughera e ogni castagno da frutto abbattuti in violazione delle norme di cui agli articoli 53 e 54;
3 bis) la mancata esibizione da parte dell’operatore forestale del tesserino prescritto dall’articolo 47, comma 6 quinquies; (191)

Numero inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 8.

4) ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di sughereta o di castagneto da frutto sottoposti a coltura agraria in assenza d’autorizzazione o in difformità dalla stessa;
c) pagamento di una somma minima di euro 32,00 e massima di euro 192,00 per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione della norma di cui all’articolo 76, comma 4, lettera a); qualora si tratti di bestiame ovino l’importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;
d) pagamento di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro 36,00 per:
1) ogni sughera decorticata in violazione alle norme;
2) ogni pianta o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commercializzato senza il permesso o il contrassegno regolamentare.
6. Per le violazioni del divieto di cui all’articolo 76, comma 4, lettera b), si applica la sanzione prevista dall’articolo 58, comma 1, lettera e), della l.r. 3/1994 .
7. Per le violazioni relative al titolo V, capo III, della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 1.000,00 e massima di euro 6.000,00 per chiunque produca, detenga, venda o metta comunque in circolazione MFP senza l’autorizzazione di cui all’articolo 79;
b) pagamento di una somma minima di euro 500,00 e massima di euro 3.000,00 per chiunque ometta di tenere il registro di carico e scarico;
c) pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00 per chiunque tenga irregolarmente il registro di carico e scarico od ometta la comunicazione della consistenza del MFP presente nelle proprie unità produttive;
d) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di sementi, e per centinaia o frazione di centinaia di piante, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, per chiunque acquista, distribuisce, trasporta, vende o altrimenti commercializza materiali di propagazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l’identità clonale;
e) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piante, astoni od altro MFP messo a dimora in violazione della disposizione di cui all’articolo 79 bis, comma 4.
8. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 7 (174)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 63.

, lettere b), c) e d), gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1 (244)

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4, art. 49.

possono disporre la sospensione dell’autorizzazione per un periodo compreso tra due e cinque anni.
8 bis. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni di cui all’articolo 74 bis, comma 4, è previsto il pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 a ettaro o frazione. (271)

Comma inserito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11, art. 13.

9. Per ogni altra violazione delle disposizioni nel regolamento forestale, nell’autorizzazione o nel piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, è previsto il pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi del comma 1, lettere a) e b) e lettera d), numero 1.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 2, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.18.

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Articolo prima inserito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 3, e ora così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003 , n.1 , art.26.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 7.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 9, e ora abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.61.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

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Comma aggiunto con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 11.

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Nota soppressa.

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Allegato abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art. 14.

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L'allegato B, "Complessi del patrimonio agricolo forestale della Regione", modificato con la l.r. 31 gennaio 2001, n. 6 , art.13, (pubblicata sul BU 2 febbraio 2001, n. 4, parte prima), con Del. G. 17 dicembre 2001, n.1367, (pubblicata sul BU 9 gennaio 2002, n.2, parte seconda) modificato con Del. G. 21 ottobre 2002, n. 1142 (pubblicata sul BU n. 46, parte seconda, del 13.11.02), viene ulteriormente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 63 (pubblicata sul BU n. 1, parte prima, del 10.01.03)

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Lettera aggiunta con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art.1.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.1, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.2.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.4, poi così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 3 , ed ora così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.5, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

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Comma aggiunto con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.6.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.7.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.9.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 39.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.12; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 40.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.14.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.16.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.17.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.20.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.21.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.22.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.23.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.24.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.25.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.27.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 25.

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Comma abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.28.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.29.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.30.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.31.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.32.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.33.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.34.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.35.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.36.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.37.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.38.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.39.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.40.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.41.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.42.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.43.

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Articolo prima inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.44, poi sostituito con l.r. con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 41, ed ora abrogato con l.r. 12 aprile 2016, n. 26 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.45.

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Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.46.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.47, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 57.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.48.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.49.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.50.

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Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.51.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.52.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 54; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 45.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , n. 55, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 56.

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Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 57, ed ora così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.62.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 60.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n.1 , art.62.

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Note soppresse.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 5.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1 , art. 53, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 9.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2004, n. 40 , art. 13.

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Allegato aggiornato con Del. G.R. 4 agosto 2004, n. 781 (pubblicata sul BU n. 40, parte seconda, del 06.10.2004).

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2004, n. 77 , art 37.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 191.

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 192.

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 193.

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V. BU 27 gennaio 2005, n. 6, Avviso di Rettifica.

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Allegato modificato con Del. G.R. 18 luglio 2005, n. 726. (BU n. 31, parte seconda, del 03.08.2005)

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Lettera così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 45 , art.14.

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Numero aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.58.

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Comma inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.59; ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 45.

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Parole soppresse con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.60.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.61.

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Articolo abrogato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.63.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.64.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art.65.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 108, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 109.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 23.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 26.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 27.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 29.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 30.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 36.

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Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 43. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 44. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 46.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47, ed ora così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 3. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 47. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 48. Si vedano le norme transitorie dell'articolo 69, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 49.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 50.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 51.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 52.

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Nota soppressa.

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Parole abrogate con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 54.

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Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 56.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 58.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 59.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 60.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 62.

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Numero aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 63.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 , art. 64.

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Note soppresse.

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Si veda l'articolo 68, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 .

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 54.

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Comma così sostituito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 6.

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Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Lettera cosi sostituita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Numero inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 15 aprile 2014, n. 22 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 29.

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 39.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2016, n. 4 , art. 49.

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Parole soppresse con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 4.

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Parole inserite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r.12 aprile 2016, n. 26 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11 , art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11 , art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 marzo 2018, n. 11 , art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 52 .

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Articolo così sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 77 , art. 1 .

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2021, n. 52 , art. 1 . La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 239 del 9 novembre 2022 si è espressa dichiarando l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 e ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni sollevate nei confronti dello stesso articolo.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 12.

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Articolo così spostato con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 13.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.