Capo IV
- Sanzioni
Art. 81
- Vigilanza ed accertamento delle infrazioni
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge, l’accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente.
Art. 82
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge o previste dal regolamento forestale, dall’autorizzazione o dal piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d’uso in deroga ai divieti di cui all’articolo 76, comma 5 e all’articolo 43;
b) pagamento di una somma minima di euro 240,00 e massima di euro 1.440,00 per:
1) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d’uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimenti di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale;
2) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d’autorizzazione o in difformità della stessa;
3) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata una conversione o sostituzione di specie di cui all’articolo 45, in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa;
d) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:
1) ogni 2.500 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformità sostanziale, ai sensi dell’articolo 47 bis, comma 3, lettera e), dalle disposizioni previste nel regolamento forestale di cui all’articolo 39, nell’autorizzazione o nel piano dei tagli o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio;
2) ogni 10.000 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati omettendo la dichiarazione preventiva, ove prescritta;
3) la mancata comunicazione o il mancato aggiornamento della comunicazione dell’impresa incaricata dei lavori ai sensi dell’articolo 47, comma 6 ter;
4) la mancata comunicazione di inizio o fine lavori ove prescritta;
e) pagamento di una somma minima di euro 30,00 e massima di euro 180,00 per:
1) mancata apposizione del cartello di cantiere, ove prescritto;
2) ogni pianta abbattuta o danneggiata in violazione alle norme relative alle piante da rilasciare ad invecchiamento indefinito o a quelle relative alle piante isolate di cui all'articolo 55;
f) pagamento di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro 36,00 per:
2) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati;
3) ogni pianta o ceppaia sradicata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b) del presente comma;
4) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme concernenti i boschi affetti da malattia;
5) ogni capo di bestiame immesso in violazione delle norme sul pascolo ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi del comma 5, lettera c); qualora si tratti di bestiame ovino l’importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;
6) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative al taglio degli arbusti;
7) ogni pianta o ceppaia abbattuta danneggiata o potata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b), della lettera d), numero 1) e 2), della lettera e), numero 2), e della lettera f), numero 3) e 8), del presente comma; (172) Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 63.
8) ogni 250 metri quadrati, o frazione minore, in caso di tagli boschivi eseguiti in periodo non consentito o causando danni significativi al novellame o alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dote del bosco, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi della lettera d), numero 1), del presente comma.
2. L'importo complessivo della sanzione proporzionale calcolata ai sensi del comma 1, lettera f), numeri 3) e 4), è determinato fino ad un massimo di euro 360,00 ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione.
3. L'importo complessivo della sanzione proporzionale calcolata ai sensi del comma 1, lettera f), numero 7), è determinato fino ad un massimo di euro 360,00 ogni 2500 metri quadrati, o frazione minore, di bosco in cui sia rilevata la violazione.
4. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all’articolo 52, comma 2, le sanzioni previste al comma 1, sono raddoppiate.
5. Sono inoltre applicate le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 1.033,00 e massima di euro 10.330,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio, definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e nelle aree di cui al comma 1, lettera b bis), dello stesso articolo; (189) Lettera cosi sostituita con l.r. 15 aprile 2014, n. 22, art. 8.
a bis) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per:
1) l’utilizzo da parte di un’impresa anche individuale, sul cantiere forestale per ogni unità di personale non in regola con le norme sulle condizioni di rilascio del tesserino di cui all’articolo 39, comma 4, lettera a), numero 8 bis); la sanzione è raddoppiata in caso di reiterazione delle violazioni;
b) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:
1) la raccolta dei prodotti secondari del bosco, esclusi i funghi epigei ed ipogei, in quantità superiore ai limiti o in difformità alle prescrizioni indicate dall’articolo 63;
2) la realizzazione di impianto d’arboricoltura da legno o il suo espianto senza la prescritta comunicazione;
3) ogni sughera e ogni castagno da frutto abbattuti in violazione delle norme di cui agli articoli 53 e 54;
4) ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di sughereta o di castagneto da frutto sottoposti a coltura agraria in assenza d’autorizzazione o in difformità dalla stessa;
c) pagamento di una somma minima di euro 32,00 e massima di euro 192,00 per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione della norma di cui all’articolo 76, comma 4, lettera a); qualora si tratti di bestiame ovino l’importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;
d) pagamento di una somma minima di euro 6,00 e massima di euro 36,00 per:
1) ogni sughera decorticata in violazione alle norme;
2) ogni pianta o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commercializzato senza il permesso o il contrassegno regolamentare.
7. Per le violazioni relative al titolo V, capo III, della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 1.000,00 e massima di euro 6.000,00 per chiunque produca, detenga, venda o metta comunque in circolazione MFP senza l’autorizzazione di cui all’articolo 79;
b) pagamento di una somma minima di euro 500,00 e massima di euro 3.000,00 per chiunque ometta di tenere il registro di carico e scarico;
c) pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00 per chiunque tenga irregolarmente il registro di carico e scarico od ometta la comunicazione della consistenza del MFP presente nelle proprie unità produttive;
d) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di sementi, e per centinaia o frazione di centinaia di piante, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, per chiunque acquista, distribuisce, trasporta, vende o altrimenti commercializza materiali di propagazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l’identità clonale;
e) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piante, astoni od altro MFP messo a dimora in violazione della disposizione di cui all’articolo 79 bis, comma 4.
9. Per ogni altra violazione delle disposizioni nel regolamento forestale, nell’autorizzazione o nel piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, è previsto il pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi del comma 1, lettere a) e b) e lettera d), numero 1.
Art. 83
Art. 84
1. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono causati danni ai boschi ed alle aree forestali, si applica una sanzione dal doppio al sestuplo del valore medio di mercato delle piante tagliate o sradicate o del danno commesso, ferme restando le sanzioni di cui agli articolo 82 e 83. 2. Qualora la violazione consista nel taglio di piante a fini selvicolturali o di trasformazione del bosco, la determinazione del danno riguarda solo le piante che non avrebbero dovuto essere tagliate o estirpate secondo le norme regolamentari vigenti o, in carenza, secondo le corrette tecniche selvicolturali.
3. Nei casi in cui la violazione si configuri come trasformazione del bosco o come difformità sostanziale ai sensi dell' articolo 47 bis , comma 3, l'importo della sanzione di cui al comma 1 è aumentato del 25 per cento. 4. La Giunta regionale individua le modalità per la valutazione delle piante tagliate o del danno commesso ed i soggetti incaricati di effettuare tale valutazione.
Art. 85
1. Nel caso di violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli o delle disposizioni stabilite a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.
2. Qualora non vi sia coincidenza tra il trasgressore e il possessore a qualunque titolo del bene oggetto della violazione i lavori sono prescritti anche a carico dei possessori a qualunque titolo in quanto obbligati in solido ai sensi dell' articolo 6 della l. 689/1981 . 3. Per i fini di cui al comma 1, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico intima ai trasgressori e agli eventuali obbligati in solido l'esecuzione degli interventi necessari, fissando criteri, modalità e tempi di esecuzione, ed i termini dell'eventuale presentazione del progetto esecutivo dei lavori da realizzare.
4. Nel caso in cui i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano esecuzione ai provvedimenti d'intimazione nei termini prescritti, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico provvede alla progettazione, alla direzione ed all'esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, la relativa riscossione è effettuata ai sensi della normativa vigente per l'esazione delle contribuzioni dirette.
5. Per i fini di cui al comma 4 l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico provvede all'occupazione temporanea, anche d'urgenza, dei terreni e degli altri beni su cui devono essere eseguiti i lavori. Per tale occupazione non è dovuto alcun indennizzo al proprietario o al possessore da parte dell'ente stesso.
6. I trasgressori o gli eventuali obbligati in solido che non provvedono nei termini prescritti, all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 o alla presentazione del progetto esecutivo degli stessi, se richiesto, sono soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 360,00 a un massimo di euro 2.160,00 (111) Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art.64.
per ogni 1000 metri quadrati o frazione del terreno interessato dalla violazione. 6 bis. Al fine di regolarizzare le opere previste dalla presente legge, e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d'inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata dall'ente competente quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla presente legge, al regolamento forestale e agli strumenti di pianificazione territoriale. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative, quando dovute, (175) Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 80, art. 64.
da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo con le modalità di cui all 'articolo 44. L'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può prescrivere l'esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento. (95) Comma aggiunto con l.r. 2 agosto 2004, n. 40, art. 11.