Legge regionale 21 marzo 2000, n. 38
Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale.
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima del 31 marzo 2000
Art. 1
1. I componenti della Giunta regionale sono nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale.
Art. 2
1. Ai componenti della Giunta regionale si applicano le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l’espletamento di cariche pubbliche. (1)
Art. 3
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte per l’anno 2000 mediante lo stanziamento iscritto al Cap. 00100 del bilancio di previsione, la cui declaratoria viene così modificata:
Cap. 00100 - Competenze membri del Consiglio regionale ( LL.RR. 13.6.1983) nn. 47 e 48 - LR 8.2.1994 n. 20 ) e competenze componenti della Giunta regionale non Consiglieri (art. 2 - LR 21 marzo 2000, n. 38).
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