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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 32

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 8
- Convenzioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 della presente legge, la Giunta regionale, per l’espletamento in tutto o in parte delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso, nonché di istruttoria ai fini dei rimborsi, può sottoscrivere, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 24, comma 4, del DLgs 446/1997 , una o più convenzioni con il Ministero delle Finanze o con le Agenzie fiscali disciplinate dal capo II Sito esternodel titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 .

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.