Legge regionale 20 marzo 2000, n. 32
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000
Art. 8
- Convenzioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 della presente legge, la Giunta regionale, per l’espletamento in tutto o in parte delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso, nonché di istruttoria ai fini dei rimborsi, può sottoscrivere, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del DLgs 446/1997 , una o più convenzioni con il Ministero delle Finanze o con le Agenzie fiscali disciplinate dal capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.