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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 32

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Capo IV
- NORME TRANSITORIE
Art. 12
- Disciplina transitoria
1. Fino alla data di stipulazione delle convenzioni ovvero fino al momento in cui le attività inerenti la liquidazione, l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso non siano assunte direttamente dalla Regione, dette attività continuano ad essere svolte dal Ministero delle Finanze, secondo quanto disposto dal Sito esternoDLgs 446/1997 .

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.