Legge regionale 20 marzo 2000, n. 32
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000
Capo IV
- NORME TRANSITORIE
Art. 12
- Disciplina transitoria
1. Fino alla data di stipulazione delle convenzioni ovvero fino al momento in cui le attività inerenti la liquidazione, l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso non siano assunte direttamente dalla Regione, dette attività continuano ad essere svolte dal Ministero delle Finanze, secondo quanto disposto dal
DLgs 446/1997 .

Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.