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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 32

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Capo I
- PRINCIPI GENERALI E NORME ORGANIZZATIVE
Art. 1
- Finalità della legge
1. La presente legge disciplina, ai sensi Sito esternodel titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l’esercizio delle competenze regionali relative all’imposta regionale sulle attività produttive, nonché le connesse procedure applicative.
1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è istituita quale tributo proprio della Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008). (2)

Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69, art. 1.

Art. 2
- Titolarità dell’imposta
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000, la Regione, quale ente titolare del tributo, esercita le funzioni in materia di IRAP secondo le modalità previste dalla presente legge ai sensi di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 24 del DLgs 446/1997 .
Art. 3
- Principi generali
1. L’azione della Regione, nell’esercizio delle proprie funzioni connesse alla titolarità dell’imposta, si ispira ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, persegue l’obiettivo dell’equità fiscale ed applica i seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione delle procedure di applicazione dell’imposta e collaborazione nei rapporti con il contribuente;
b) eliminazione dell’evasione e dell’elusione fiscale;
c) armonizzazione delle procedure applicative dell’imposta con quelle delle altre Regioni, dello Stato e degli Enti Locali;
d) trasparenza e massima informazione nei confronti del contribuente degli atti e dei programmi predisposti dall’amministrazione regionale in merito alla gestione del tributo.
Art. 4
- Procedure applicative del tributo
1. Fino a diversa successiva disciplina normativa regionale le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione e versamento dell’imposta nonchè la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi, sono disciplinati dalle norme in materia di imposte sui redditi.
Art. 5
- Titolarità e trattamento dei dati
1. A decorrere dal termine di cui all’articolo 2, fermo restando quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 23 del DLgs 446/1997 , la Regione è titolare dei dati e delle informazioni relativi all’imposta.
2. Le informazioni relative all’imposta sono organizzate dalla Regione in proprie banche dati, rese disponibili all’Amministrazione finanziaria dello Stato, alle altre Regioni ed agli Enti Locali nell’ambito del sistema di comunicazione di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 , nonché ai fini degli scambi di informazioni secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 23 del DLgs 446/1997 .
3. Il sistema informativo tributario regionale, articolato in un sottosistema identificativo dei soggetti ed in un sottosistema identificativo dei tributi, ha lo scopo di consentire alla Regione la disponibilità ed il trattamento di tutti i dati necessari alla piena attuazione della propria autonomia tributaria e, in particolare, all’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive.
4. Ai fini del coordinamento dell’attività impositiva regionale, della creazione di archivi regionali condivisi, della definizione di procedure amministrative uniformi nonché per l’interscambio di informazioni con l’Amministrazione finanziaria dello Stato, con gli Enti Locali e con gli altri enti pubblici detentori di banche dati utili alla completa definizione del sistema informativo tributario regionale di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti necessari alla costituzione ed alla partecipazione ad organismi tecnici interregionali ovvero alla stipula di appositi protocolli d’intesa.
5. I trattamenti dei dati personali necessari ai fini della presente legge, sono svolti nel rispetto dei principi generali fissati dalla Sito esternolegge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.
6. In relazione a quanto disposto dal Sito esternodecreto legislativo 11 maggio 1999 n. 135 , in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici, la Giunta regionale individua con proprio atto i dati sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, di cui agli articoli 22, comma 1, e 24 Sito esternodella L. 675/1996 , ritenuti strettamente pertinenti rispetto alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite e determina le operazioni eseguibili.
Art. 6
- Criteri generali per la gestione operativa del tributo
1. Fermo restando quanto previsto nel Capo III della presente legge in ordine alla gestione per convenzione dell’imposta ai sensi dell’Sito esternoarticolo 24, comma 4, del DLgs 446/1997 , la Regione Toscana definisce periodicamente, con apposito programma adottato dalla Giunta regionale, le strategie generali che devono ispirare l’attività di controllo ed accertamento del tributo, determinando altresì i criteri per la individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica.
2. La Giunta regionale, per il corretto svolgimento del contenzioso tributario ed allo scopo di evitare inutili controversie con i contribuenti, predispone direttive generali contenenti i criteri informatori da assumere ai fini della decisione di agire o resistere in giudizio, ovvero di rinunciare al proseguimento della controversia.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte ai sensi dei commi precedenti.

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.