Legge regionale 20 marzo 2000, n. 32
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000
Art. 9
- Attività di controllo ed accertamento
1. Le proposte di accertamento formulate dal Ministero o dalle Agenzie di cui all’articolo 8 relativamente ai soggetti individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della presente legge, sono preventivamente comunicate alla Regione Toscana.
2. Le convenzioni di cui all’articolo 8 prevedono, per il caso di dissenso della Regione Toscana sulla proposta di accertamento di cui al comma 1, l’attivazione di apposite forme di confronto tra le due amministrazioni coinvolte.
3. I soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 8 informano periodicamente la Regione sull’attività accertativa svolta indipendentemente dai programmi di cui all’articolo 6, comma 1, della presente legge.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.