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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 32

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000

Art. 9
- Attività di controllo ed accertamento
1. Le proposte di accertamento formulate dal Ministero o dalle Agenzie di cui all’articolo 8 relativamente ai soggetti individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della presente legge, sono preventivamente comunicate alla Regione Toscana.
2. Le convenzioni di cui all’articolo 8 prevedono, per il caso di dissenso della Regione Toscana sulla proposta di accertamento di cui al comma 1, l’attivazione di apposite forme di confronto tra le due amministrazioni coinvolte.
3. I soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 8 informano periodicamente la Regione sull’attività accertativa svolta indipendentemente dai programmi di cui all’articolo 6, comma 1, della presente legge.

Note del Redattore:

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Articolo aggiunto con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2008, n. 69 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.