Legge regionale 20 marzo 2000, n. 31
Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza.
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 30 marzo 2000
Art. 2
- Ambiti di collaborazione e forme di intervento
1. La Regione si avvale dell’Istituto degli Innocenti per la realizzazione di attività e per l’esercizio di compiti inerenti la documentazione, l’informazione, l’analisi, l’innovazione e la sperimentazione delle politiche d’intervento rivolte all’infanzia e all’adolescenza, dell’organizzazione dei relativi servizi, dei profili professionali degli operatori e dei relativi percorsi di formazione e aggiornamento professionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, all’Istituto sono affidati (2) compiti relativi:
a) all’organizzazione e allo svolgimento, nel quadro delle funzioni dell’osservatorio sociale regionale di cui all’articolo 40 della l.r. 41/2005 (3), delle attività di osservazione, raccolta ed elaborazione di dati e informazioni, studio e analisi della condizione di vita dei minori e inerenti le problematiche dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie, ivi comprese quelle previste dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia);
b) all’attivazione e al funzionamento di un centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato ad assicurare tra l’altro:
1) il monitoraggio dello stato di attuazione delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza;
2) la raccolta, la selezione e la diffusione di documentazione relativa a programmi ed esperienze rivolti alla promozione e al sostegno della condizione dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie;
3) la documentazione, l’analisi e la valutazione dell’evoluzione tecnico scientifica a livello nazionale e internazionale, allo scopo di selezionare e proporre l’introduzione di metodologie innovativi di intervento e la sperimentazione applicativa delle migliori pratiche;
4) la documentazione e l’analisi dello sviluppo delle figure professionali, dei curricula formativi e dei contenuti professionali dell’attività degli operatori al fine di proporre specifici programmi e progetti di formazione e aggiornamento professionale.
3. L’Istituto degli Innocenti, in concomitanza con gli aggiornamenti al documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008) (5) e relativamente ai compiti affidati ai sensi del comma 2, presenta alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente con il rendiconto delle spese sostenute allegando una valutazione di efficacia ed efficienza sui risultati raggiunti.
Note del Redattore:
Articolo prima così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.