Legge regionale 17 marzo 2000, n. 24
Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza.
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 17 marzo 2000
Art. 7
- Programma di utilizzazione delle risorse “PUR” (8)
1. La Giunta regionale con il documento di indirizzo annuale di cui all’articolo 44, comma 2, della l.r 30/2015, detta al parco le direttive per la predisposizione del programma di utilizzazione delle risorse (PUR) ed indica le risorse di cui all’articolo 6, comma 1, disponibili per l’esercizio delle attività delegate.
2. L’ente parco, predispone il PUR in conformità alle direttive di cui al comma 1, come specifica sezione del programma triennale (11) delle attività di cui all’articolo 36 della l.r. 30/2015 e lo trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre (12) di ogni anno, unitamente al budget economico (12) di cui all’articolo 35 della medesima legge, evidenziando la coerenza tra i due atti.
3. La Giunta regionale verifica il PUR circa il rispetto degli indirizzi e finalità di cui al comma 1 ed all’articolo 4, del disciplinare di cui all'articolo 8 e degli ulteriori indirizzi e priorità di cui all’articolo 3, comma 2. A tale fine può formulare osservazioni, chiedere chiarimenti e integrazioni e proporre modifiche, assegnando all’ente parco il termine per provvedere. L’ente parco fornisce i chiarimenti e le integrazioni e si esprime sulle osservazioni e le proposte di modifica.
4. La Giunta regionale approva nella medesima seduta, con deliberazione, il programma triennale (11) delle attività e la sezione relativa al PUR e, di seguito, il budget economico (12).
5. I contenuti del PUR sono dettagliati nella convenzione di cui all’articolo 8.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.