Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 46
Destinatari e modalità del trattamento
1. I soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica, per i quali possono ricorrere le condizioni di ossigenoterapia a lungo termine, accedono alle strutture di cui al comma 3 del presente articolo al fine dell’ammissione al trattamento.
2. Al fine di consentire una migliore fruibilità del servizio, l’ammissione al trattamento è consentita anche a quei soggetti che, a seguito della propria personale impossibilità di accesso alla struttura, facciano pervenire alla stessa, unitamente alla certificazione medica sulle proprie condizioni di salute, copia della cartella clinica con la diagnosi, gli esami, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche. La struttura sulla base delle documentazioni presentate, provvede o meno all’ammissione in trattamento.
3. L’ammissione al trattamento di ossigenoterapia a lungo termine è subordinata all’esecuzione di specifici protocolli diagnostici da parte delle strutture operative di pneumologia e di fisiopatologia respiratoria o, in loro carenza, da altre strutture individuate dalle Aziende sanitarie.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.