Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 4
- Competenze del Comune (3)
1. Il comune adotta i provvedimenti di autorizzazione o concessione in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e igiene degli alimenti, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall’articolo 2. Il comune inoltre adotta i provvedimenti di riconoscimento e riceve le dichiarazioni di inizio di attività ai fini della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Il comune dispone la revoca del provvedimento di riconoscimento o la chiusura definitiva dello stabilimento nel caso di mancato rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria. (48)
1 bis. Il comune può delegare le funzioni di cui al comma 1 alle aziende USL oppure avvalersi degli uffici delle stesse. (49)
2. Il Comune provvede al rilascio e alla revisione delle patenti di abilitazione all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici), anche sulla base dei pareti e delle proposte dell'Azienda USL.
3. Il Comune, per le finalità di cui al commi 1 e 2, disciplina i propri rapporti con l'Azienda USL secondo protocolli organizzativi definiti con il dipartimento di prevenzione della stessa Azienda USL.
4. Il Comune per i provvedimenti di cui agli articoli 27 e 29
del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) acquisisce il parere obbligatorio della Commissione regionale per la prevenzione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui alla legge regionale 28 aprile 1977, n. 27 (Istituzione della Commissione regionale per la prevenzione contro i rischi da radiazioni ionizzanti).


5. Il Comune può richiedere ed acquisire dal responsabile del dipartimento provinciale ARPAT competente pareri e proposte per garantire l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo. Il Sindaco ha altresì la facoltà di avvalersi delle strutture organizzative del dipartimento di prevenzione e dell' ARPAT per l'acquisizione di informazioni o pareri che ritenga necessari per l'esercizio delle proprie funzioni di autorità sanitaria locale a salvaguardia dell'interesse della comunità.
6. Il Sindaco, il direttore generale dell'Azienda USL e il responsabile del competente dipartimento provinciale ARPAT concordano modalità di coordinamento per l'adozione dei provvedimenti di competenza comunale, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'articolo 8, comma 3 e dell'articolo 48, commi 4 e 5,
del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), e per l'adozione di ogni altro provvedimento relativo all'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro che possa determinare ricadute sulle funzioni in materia di sanità pubblica e di tutela ambientale.


Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.